Pensione privilegiata e parere vincolante del Comitato di Verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 8 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, operato dagli organi sanitari e recepito dall’amministrazione, costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Ne deriva che l’istituto previdenziale non può subordinare la liquidazione della pensione privilegiata all’acquisizione di un ulteriore parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, essendo tale richiesta contraria ai principi di economicità e di non aggravamento del procedimento. L’inerzia protratta oltre il termine procedimentale, non seguita da alcun provvedimento negativo motivato né da riscontro alla diffida, integra illegittima inerzia della pubblica amministrazione e giustifica la condanna alla liquidazione dei ratei arretrati e futuri, con interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide, dapprima ascritta alla Tabella B e successivamente, per aggravamento accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera della Spezia, alla Tabella A categoria VIII. Tale valutazione era stata recepita con decreto ministeriale e aveva comportato la concessione dell’equo indennizzo.
Il 23 novembre 2022 l’interessato presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria, mai riscontrata dall’INPS. Dopo la costituzione in mora del gennaio 2024, l’Istituto eccepiva l’assenza del parere definitivo del Comitato di Verifica, ritenuto vincolante. Il ricorrente agiva quindi in giudizio per l’accertamento dell’illegittima inerzia e la condanna solidale dell’INPS e del Ministero dell’Interno al pagamento degli arretrati dalla data della domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla premessa che l’organo competente si era già pronunciato in due occasioni, riconoscendo la sussistenza dell’infermità e del successivo aggravamento, con affermazione della dipendenza da causa di servizio. A ciò si aggiunge il riconoscimento dell’equo indennizzo da parte del Ministero dell’Interno, che presuppone necessariamente l’esistenza del parere del Comitato di Verifica.
Sul piano della valutazione sanitaria, la Corte rileva che il Distretto di Medicina Militare non ha convocato il ricorrente per una terza visita, preferendo dare precedenza a chi non era mai stato esaminato: circostanza che conferma la sostanziale superfluità dell’ulteriore accertamento richiesto dall’Istituto.
Quanto al parere del Comitato di Verifica, il giudice accoglie la tesi difensiva sviluppata in udienza. Affermarne la mancanza implicherebbe che i componenti della Commissione Medica Ospedaliera e il Direttore della competente Divisione ministeriale abbiano commesso reati di falso ideologico e abuso in atti d’ufficio al solo fine di agevolare il ricorrente: ipotesi manifestamente implausibile, che integra una insuperabile prova logica del rilascio del parere.
La Corte richiama poi l’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, che in attuazione dei principi di economicità e non aggravamento stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche per la successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio. L’eccezione dell’Istituto è pertanto priva di pregio e, ove accolta, comporterebbe un ingiustificato ritardo nel godimento del beneficio, in contrasto con l’art. 38 Cost. Ne consegue l’esonero da responsabilità del Ministero dell’Interno, competente solo per la fase istruttoria, ormai completa.
L’INPS, invece, ha violato anche i principi di collaborazione con il cittadino e di buona fede, non decidendo nei termini procedimentali né rispondendo alla diffida. Un provvedimento negativo motivato avrebbe consentito al ricorrente di instaurare un contraddittorio procedimentale o di attivarsi direttamente. La Corte accerta quindi il diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda, condanna l’INPS alla liquidazione degli arretrati e dei futuri ratei con interessi e rivalutazione, e dispone il recupero del 50% dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 1092/1973. Rigetta il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno e condanna l’Istituto alle spese, liquidate in misura ridotta rispetto ai minimi.
Nota della Redazione
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