Inammissibile il parere su incentivi per l’ANPR: consulenza su fattispecie concreta (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 23 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali. La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, quando non involge l’interpretazione di norme di legge in materia di contabilità pubblica, ma si appalesa come una richiesta di consulenza di portata generale su una fattispecie concreta e specifica. Il quesito deve essere formulato in termini generali ed astratti, non funzionale all’adozione di concreti atti di gestione e non foriero di interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte ovvero a organi terzi. Resta riservata alla discrezionalità dell’Ente ogni valutazione gestionale, non potendo la Corte intervenire nella concreta attività amministrativa.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere in tema di erogazione del contributo statale assegnato all’Ente per l’integrazione nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente delle liste elettorali e dei dati di iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. n. 223/1967. Con decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale era stata assegnata alla struttura una somma, pari al contributo per i comuni di fascia demografica più bassa, nell’ambito dell’intervento finanziato con risorse del Fondo complementare al P.N.R.R.

Il quesito, articolato in un principale e quattro sub-quesiti, chiedeva se l’importo potesse essere erogato al personale dei Servizi Demografici, se fosse riferibile alle fattispecie del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021, se le modalità di erogazione potessero mutuare quelle degli incentivi tecnici ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023, se le somme fossero a questi assimilabili e se potessero essere escluse dal limite del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo di vertice legittimato istituzionalmente; l’assenza di un C.A.L. operante nella Regione non preclude l’attivazione della funzione consultiva, restando legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente.

Sul piano oggettivo, il quesito deve avere attinenza con la contabilità pubblica, essere formulato in termini generali ed astratti e non determinare interferenze con le altre funzioni della Corte o di organi terzi. Non sono ammesse richieste di valutazioni su fattispecie determinate né indicazioni operative riservate all’Amministrazione: alla Corte è preclusa ogni ingerenza nell’attività amministrativo-gestionale.

Nel caso concreto, il quesito principale è indissolubilmente collegato a una fattispecie vertente sull’interpretazione di un decreto dipartimentale, con riferimento alla sua concreta portata applicativa, e non all’interpretazione di una norma di legge in materia di contabilità pubblica. La Sezione richiama il proprio precedente orientamento espresso con la deliberazione n. 53/2023/PAR.

I primi due sub-quesiti attengono alla materia della contrattazione pubblica e all’interpretazione di clausole del C.C.N.L.; la Sezione ricorda che, secondo la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 56/2011/CONTR, l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni attribuite all’A.R.A.N., mentre gli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 165/2001 disciplinano l’assistenza per l’uniforme applicazione dei contratti e l’accordo di interpretazione autentica. Il terzo sub-quesito è dichiarato del tutto generico; il quarto, strettamente connesso al principale, è parimenti inammissibile.

A mero titolo collaborativo, la Sezione richiama il proprio parere n. 16/2025/PAR sulla derogabilità dei limiti finanziari ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che fissa un tetto alla spesa per il trattamento accessorio, e passa in rassegna le risorse escluse da tale limite. Conclusivamente, la richiesta è dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, perché configura una consulenza di portata generale su una fattispecie concreta e specifica, riservata alla discrezionalità dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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