L’estratto di ruolo non è impugnabile se manca l’interesse del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7354 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, essendo l’atto di riscossione impugnabile solo unitamente alla cartella di pagamento o al ruolo, che si assumono non notificati o invalidi. Il contribuente può agire in giudizio per far valere l’invalidità della notifica della cartella, se l’impugnazione è diretta. In tal caso, l’interesse ad agire va dimostrato. La disciplina sopravvenuta, che limita i casi di impugnabilità, trova applicazione anche nei giudizi pendenti, essendo l’interesse ad agire una condizione dell’azione che va valutata al momento della decisione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonché quattro cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, emersi da un estratto di ruolo richiesto successivamente. Egli asseriva di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo generiche le contestazioni del contribuente e regolari le notifiche. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha affrontato la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, secondo cui è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento della quale si sia avuta conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Ha, tuttavia, rilevato che la successiva introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, da parte dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, ha ridefinito i presupposti di tale azione, tipizzando i casi in cui sussiste un interesse ad agire, rendendo necessaria la dimostrazione di un pregiudizio concreto.
La Corte ha precisato che la nuova disciplina, essendo una norma sull’interesse ad agire e di natura processuale, si applica ai processi pendenti, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. L’interesse ad agire, infatti, ha natura dinamica e va valutato con riferimento al momento della decisione. Ne consegue che il contribuente, anche in sede di legittimità, deve dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire nei termini e nei modi indicati dal legislatore, che ha introdotto ipotesi tassative di pregiudizio.
Nel caso di specie, non essendo stato allegato un interesse ad agire in ordine alle cartelle di pagamento non menzionate nell’atto di iscrizione ipotecaria, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse. Con riferimento agli altri motivi, la Corte ha esaminato le doglianze in tema di disconoscimento di copie, notifica a mezzo del servizio postale e notifica tramite PEC, ritenendoli infondati.
In particolare, la Corte ha affermato che il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve essere specifico e non generico. Ha inoltre escluso la nullità della notifica eseguita tramite messo notificatore in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, quando la relativa raccomandata informativa sia una raccomandata semplice, come avvenuto nel caso in esame. Infine, ha ritenuto valida la notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non essendo tale requisito previsto per le notifiche eseguite dall’agente della riscossione. Il ricorso è stato quindi rigettato per la restante parte.
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Nota della Redazione
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