Dichiarazione confessoria del terzo supera presunzione di distribuzione utili (Cass. civ. Sez. 5 n. 23383 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non preclude l’utilizzo di dichiarazioni di terzi, acquisite nella fase amministrativa e prodotte in giudizio, le quali hanno per lo più valore di elemento indiziario. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono rivestire i caratteri di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., quando siano connotate da natura confessoria di un illecito fiscale. In tal caso, esse sono idonee a costituire prova presuntiva sia a fondamento dell’avviso di accertamento sia, per il principio della parità delle armi, prova contraria a favore del contribuente per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di una società a ristretta base partecipativa, dimostrando l’estraneità del socio alla gestione e alla conduzione societaria.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una socia e amministratrice di una s.r.l., di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, a fini Irpef, un reddito di partecipazione non dichiarato. L’accertamento derivava dalla definitività dell’accertamento del maggior reddito di impresa a carico della società, per la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. La socia sosteneva di essere rimasta estranea alla frode, attuata all’insaputa di lei dal cognato, amministratore di fatto, che ne aveva confessato la circostanza nel corso delle indagini, e di non aver partecipato alla distribuzione dell’utile extracontabile.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2730 e 2697 cod. civ. e degli artt. 2727 e ss. cod. civ., per aver la CTR valorizzato la dichiarazione confessoria del terzo come prova dell’estraneità della socia alla frode, nonostante il divieto di prova testimoniale. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, richiamando l’orientamento secondo cui il divieto di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 non impedisce l’utilizzo delle dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio, le quali hanno di regola valore indiziario e concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
Tali dichiarazioni possono tuttavia assumere valore di prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., quando, in concorso di particolari circostanze, siano connotate da natura confessoria di un illecito fiscale, divenendo idonee da sole a fondare l’avviso di accertamento. La Corte ha precisato che tale possibilità, riconosciuta per le prove invocate dall’amministrazione, deve operare anche a favore del contribuente in virtù della parità delle armi e del giusto processo di cui all’art. 111 Cost..
Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, essa può essere vinta dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria, anche mediante la prova presuntiva desumibile dalle dichiarazioni confessorie del terzo autore dell’illecito, qualora il giudice di merito le ritenga, con apprezzamento insindacabile, gravi e precise. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta a tali principi, ritenendo superata la presunzione sulla base della confessione del cognato, che ha dichiarato di aver tenuto la socia all’oscuro della gestione irregolare.
Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato ritenuto infondato, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al “minimo costituzionale” e, nel caso di specie, la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2730 c.c. – Nozione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso