Revocazione per errore di fatto: censure non pertinenti al decisum (Cass. civ. Sez. III n. 4959 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorso che riproponga le censure già proposte avverso la sentenza revocanda, senza sottoporre a specifica critica le ragioni con cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la revocazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’errore che si assume commesso dal giudice sulle implicazioni giuridiche di un fatto già discusso e valutato non integra la svista percettiva richiesta dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di giudizio, come tale sottratto al rimedio revocatorio. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri il provvedimento di reiezione della revocazione attraverso doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che lo sostengono.
Il Fatto
Una società ottiene dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per un credito derivante da un rapporto di agenzia nei confronti di una compagnia assicurativa. Quest’ultima propone opposizione, deducendo il difetto di legittimazione attiva dell’ingiungente, cessata prima dell’inizio del procedimento. Intervengono nel giudizio i due ex soci, che chiedono la conferma del decreto o, in subordine, il rigetto dell’opposizione e, in via ulteriormente subordinata, la condanna della compagnia al pagamento del debito in proprio favore.
Il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione attiva e revoca il decreto. La Corte d’appello di Milano, riuniti i distinti appelli dei due ex soci, li rigetta: l’estinzione della società, cancellata dal registro delle imprese, era anteriore al deposito del ricorso monitorio e non era configurabile alcun fenomeno successorio in capo ai soci. Uno degli ex soci propone allora revocazione avverso tale sentenza, deducendo un errore di fatto consistente nell’omesso rilievo dell’inesistenza della procura alle liti, rilasciata da società già estinta. La Corte milanese dichiara inammissibile l’impugnazione, sul rilievo che il fatto posto a suo fondamento aveva formato oggetto di valutazione nella sentenza revocanda. Avverso tale pronuncia è proposto ricorso per cassazione, cui resiste la compagnia con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice della revocazione ha ritenuto che le deduzioni dell’istante non evidenziassero un errore inquadrabile nel paradigma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La circostanza di fatto da cui sarebbe derivato il vizio della procura — l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese — aveva infatti formato specifico oggetto di valutazione nella sentenza revocanda, che ne aveva tratto la conseguenza della mancanza di legittimatio ad causam del soggetto conferente.
Da qui la qualificazione decisiva: l’eventuale errore sulle implicazioni giuridiche di quel fatto — rilievo del difetto di legittimazione anziché dell’inesistenza della procura — non avrebbe assunto il carattere della svista percettiva, ma quello dell’errore di giudizio, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.
Individuata la ratio della sentenza impugnata, la Corte rileva che il ricorrente ripropone le censure già avanzate contro la sentenza revocanda senza sottoporre a specifica critica le ragioni per le quali esse non sono state accolte dalla pronuncia che ha dichiarato inammissibile la revocazione e che costituisce l’oggetto specifico del ricorso.
Richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 17125 del 2007; Cass. n. 4036 del 2011; Cass. n. 17330 del 2015; Cass. n. 22478 del 2018), la Corte ribadisce che la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi riconducibili all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’esigenza di specificità impone la riferibilità del motivo alla decisione di cui si chiede la cassazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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