Notifica istanza fallimento via pec e deposito casa comunale: legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 17845 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, l’art. 15, terzo comma, l. fall. prevede tre distinte e subordinate modalità di notificazione. Quando la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, non è richiesto che l’ufficiale giudiziario, recatosi personalmente presso la sede dell’impresa e non avendo potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche per accertare l’irreperibilità del destinatario. Una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale. L’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso cui deve essere tentata la notificazione, costituisce attività propria dell’agente notificatore, munita di fede privilegiata: chi alleghi che la notifica è stata tentata in luogo diverso deve proporre querela di falso.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento. La Corte di appello rigettava il reclamo, ritenendo infondate le doglianze sulla nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare: la pec della società era stata disattivata dalla camera di commercio, ma la notifica si era correttamente perfezionata, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l. fall., mediante deposito presso la casa comunale, dopo il tentativo infruttuoso dell’ufficiale giudiziario presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo vizi di notificazione, difetto di motivazione, carenza di legittimazione attiva del creditore istante e nullità della fideiussione posta a base del credito. Gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, incentrato sulla pretesa nullità della notificazione. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, rileva che l’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso cui deve essere tentata la notificazione, è attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto e munita di fede privilegiata.

Ne deriva che, ove si alleghi che la notificazione sia stata tentata in luogo diverso da quello attestato dall’ufficiale giudiziario, è necessario proporre querela di falso (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 21199 del 23/07/2021). La Corte precisa inoltre che l’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, non richiede che l’ufficiale giudiziario, non avendo potuto notificare presso la sede, effettui ulteriori ricerche: attestata tale impossibilità, la notifica si perfeziona con il deposito presso la casa comunale (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7920 del 25/03/2025).

Sul primo motivo, relativo al ritardo nel deposito della sentenza, la Corte ribadisce che tale ritardo non costituisce motivo di nullità, dando luogo a mera irregolarità interna, e lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. In ordine al terzo e quarto motivo, le censure sono inammissibili perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte di merito aveva dato conto della sussistenza del credito in termini di cognizione incidentale, ai sensi dell’art. 6 l. fall., escludendo profili di riformabilità ictu oculi.

Quanto al quinto motivo, sulla pretesa carenza di legittimazione attiva del creditore istante, la Corte lo dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché la ricorrente avrebbe dovuto illustrare e allegare l’atto di cessione del credito. Il sesto motivo resta assorbito. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con i conseguenti richiami in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *