Revocazione per errore di fatto esclude la rivalutazione del giudicato esterno (Cass. civ. Sez. I n. 16709 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., non integra l’errore di fatto la valutazione giuridica delle pronunce su cui si fonda l’eccezione di giudicato esterno. L’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa. Quando il collegio abbia esaminato i documenti e ne abbia dato una lettura contraria alla prospettazione di parte, non vi è errata percezione del fatto, ma valutazione giuridica degli atti e dei documenti prodotti. Il ricorso è pertanto inammissibile, anche perché la rilevanza del giudicato esterno ha costituito punto controverso del giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che dichiarava non dovuto l’importo di euro 8.103,08 richiesto da Roma Capitale a titolo di COSAP per l’anno 2011, in relazione a griglie e intercapedini ubicate in prossimità di un condominio. Il giudice di seconde cure aveva accolto la ragione più liquida, escludendo la debenza del canone in assenza di concessione.

Su ricorso di Roma Capitale, la Suprema Corte aveva cassato la decisione con rinvio. Avverso tale ordinanza il condominio ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un unico motivo: l’ordinanza sarebbe frutto di un errore di fatto, per avere supposto l’inesistenza di un giudicato esterno in realtà risultante da tre sentenze del Tribunale, già prodotte nel giudizio di merito e mai impugnate dall’ente locale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte ricorda il principio, costante in giurisprudenza, secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno dei due sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, quale premessa logica del dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto di diritto. Il riferimento è alla pronuncia richiamata in motivazione, Cass. n. 39550 del 16.09.2021.

Nel caso concreto, tuttavia, l’ordinanza impugnata non è frutto di una svista di fatto incontrovertibilmente emergente dagli atti. Il collegio ha affermato che le sentenze richiamate erano tutte precedenti alla decisione di appello, non corredate dall’attestazione di passaggio in giudicato e non prodotte nel giudizio di merito né menzionate nella sentenza di appello.

Le pronunce poste a fondamento dell’eccezione di giudicato esterno sono state dunque esaminate, ma ne è stata data, in iure, una valutazione contraria a quella sostenuta dal ricorrente, pur sempre sulla base di atti e documenti oggetto di specifica indagine. Manca, pertanto, l’errata percezione del fatto: non ricorre quella svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, idonea a integrare la fattispecie dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Un ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisato nella circostanza che la rilevanza del giudicato esterno è stata oggetto di discussione tra le parti: difetta così il requisito del punto controverso richiesto dalla norma. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio, per la complessità e la non univocità delle questioni attinenti al giudicato, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *