Falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e controllo del ragionamento presuntivo (Cass. civ. Sez. III n. 16821 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è ammissibile solo se il ricorrente illustri in quale modo il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità, di quello della precisione o di quello della concordanza. Non integra il vizio di falsa applicazione la doglianza che si limiti a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata in sentenza o un’inferenza probabilistica semplicemente alternativa a quella applicata dal giudice di merito. Una censura siffatta sollecita un controllo sulla motivazione in ordine alla quaestio facti, ammissibile nei soli limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un istituto bancario ha notificato a una consumatrice un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma residua derivante da un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un complemento d’arredo. La debitrice ha proposto opposizione, sostenendo di avere tempestivamente denunciato i vizi del bene, acquistato presso una società, e chiedendo la risoluzione dei negozi collegati.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione e, in sede di gravame, il Tribunale ha confermato la decisione, rilevando che l’appellante non aveva fornito la prova della tempestiva denuncia dei vizi. Proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, la questione giunge davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rigetta la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, articolata su un triplice dubbio. I primi due profili, relativi alla collegialità della decisione e alla sinteticità della proposta di definizione, sono ritenuti manifestamente infondati. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’udienza camerale non rappresenta un minus rispetto all’udienza pubblica e salvaguarda le esigenze di difesa, nonché la costante giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità del legislatore nel conformare i modelli processuali.

Il terzo profilo, concernente la terzietà e imparzialità del consigliere che abbia formulato la proposta e componga poi il Collegio, è dichiarato irrilevante nel caso concreto, poiché l’allora consigliere designato non compone il Collegio giudicante.

Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., non indica il modo in cui il ragionamento presuntivo del giudice di merito abbia violato i paradigmi della gravità, della precisione o della concordanza, secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018.

La Corte osserva che, assunto il ragionamento presuntivo in facto per come enunciato, è su di esso che deve innestarsi la critica di falsa applicazione. La censura che evidenzi soltanto che le circostanze fattuali avrebbero dovuto essere ricostruite diversamente si pone sul terreno della ricostruzione della quaestio facti, non su quello dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Richiamate le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, il Collegio ribadisce che il controllo sulla motivazione è percorribile solo nei limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con indicazione chiara del fatto decisivo. Né la memoria illustrativa deposita argomenti ulteriori, limitandosi a riproporre le ragioni di fatto. Il giudizio è definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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