Revocazione per errore di fatto esclusa se il vizio è di giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 11325 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone una svista percettiva immediatamente evincibile dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti processuali, non un errore di valutazione giuridica. Il vizio revocatorio non sussiste quando la decisione assunta sarebbe stata identica anche correggendo la premessa erronea, poiché l’unico esito corretto prescinde dalla circostanza che il ricorrente assume mal percepita. L’errore deve incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità, essere essenziale e decisivo, e vertere su un fatto non oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso per revocazione è inoltre inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., se il ricorrente non riproponga i motivi del ricorso originario ma invochi solo una pronuncia rescissoria non adottabile.
Il Fatto
Una controversia agraria tra un affittuario e la proprietaria del fondo rustico si conclude, in primo grado, con la declaratoria di improponibilità della domanda per la presenza di una clausola compromissoria. La sentenza d’appello accerta invece la nullità della clausola, la competenza del giudice ordinario e la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con condanna al rilascio del fondo.
Il ricorso per cassazione del conduttore è dichiarato inammissibile con ordinanza della Suprema Corte. Il condannato ne chiede allora la revocazione, sostenendo che i giudici di legittimità sarebbero incorsi in una svista nell’individuare la parte che aveva proposto l’appello. In parallelo pende il ricorso avverso la sentenza d’appello resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio, fondato sull’asserita caducazione del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il vizio denunciato è un errore di giudizio, non una svista percettiva. La revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. esige un contrasto immediato e obiettivo tra due rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti, senza necessità di indagini ermeneutiche. L’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto.
Nel caso concreto, l’ordinanza revocanda era partita dalla premessa che la sentenza di primo grado, avendo deciso solo sull’eccezione di compromesso, fosse impugnabile con il solo regolamento necessario di competenza. Tale premessa è erronea, perché vale per l’arbitrato rituale e non per quello irrituale, quale emergeva dalla clausola contrattuale. Ma, osserva la Corte, proprio da questa premessa discendeva l’unico esito corretto: la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., chiunque avesse proposto il gravame.
Ne segue che l’asserita mispercezione della parte appellante è irrilevante. La declaratoria di inammissibilità del ricorso prescinde dalla corretta individuazione del soggetto che aveva impugnato la sentenza di primo grado. Manca, dunque, il carattere decisivo dell’errore, requisito indefettibile del rimedio revocatorio.
La Corte aggiunge un secondo profilo di inammissibilità. In sede rescissoria il ricorrente ha chiesto solo la caducazione della sentenza d’appello, senza riproporre i motivi del ricorso originario, i soli eventualmente esaminabili. Il ricorso è pertanto inammissibile anche per difetto di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ.
Quanto al secondo ricorso, i primi due motivi sono inammissibili: dal rigetto dell’istanza di revocazione resta incontestabile il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, che costituisce il titolo esecutivo azionato. Il terzo motivo è invece infondato: il diritto all’indennità per migliorie ex art. 17, comma 2, legge n. 203/1982 presuppone la posizione sostanziale di affittuario, e la retroattività della pronuncia di risoluzione esclude ogni subentro nella posizione contrattuale, restando distinta la questione dell’esistenza del credito da quella della sua esigibilità.
Nota della Redazione
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