Revocazione per errore di fatto e inammissibilità opposizione decreto liquidazione ausiliario (Cass. civ. Sez. II n. 7975 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto revocatorio sussiste quando la decisione impugnata si fondi sull’erronea affermazione, contrastata dal tenore oggettivo degli atti di causa, che la copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione non sia stata depositata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ.. Il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliario del giudice, emesso dopo l’estinzione della procedura esecutiva, è atto abnorme, reso in carenza di potere, avverso il quale non è ammissibile l’opposizione ex art. 170, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, bensì il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. La relativa inammissibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di puro diritto.

Il Fatto

Nell’ambito di procedure di espropriazione presso terzi, il giudice dell’esecuzione incaricava una società di vendite giudiziarie delle operazioni di vendita di quote societarie pignorate. Dopo la rinuncia dei creditori, le procedure erano dichiarate estinte con ordinanza del 18 giugno 2012. In data 1° luglio 2014 la società presentava istanza di liquidazione del compenso, accolta con decreto del 28 luglio 2014, con pagamento posto a carico solidale dei creditori e dell’esecutato.

Il decreto era opposto da uno dei creditori. Il Presidente del Tribunale accoglieva l’opposizione con ordinanza del 18 maggio 2018. La società proponeva ricorso per cassazione, dichiarato improcedibile con ordinanza n. 18448 del 28 giugno 2023 per tardivo deposito della copia autentica dell’ordinanza impugnata e della relata di notifica. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte nell’affermare che la copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione fosse stata depositata solo il 25 settembre 2018. In realtà, il difensore aveva già depositato il 27 luglio 2018 la stampa del file pdf dell’ordinanza, unitamente ai messaggi pec attestanti la notifica e all’attestazione di conformità.

La Corte reputa il motivo fondato. Dalla lettura del fascicolo di parte ricorrente nel precedente giudizio si ricava che risultava depositata copia autentica dell’ordinanza impugnata, recante autonoma attestazione di conformità, nonché altra copia accompagnata dalla stampa del messaggio pec della notifica. La decisione di improcedibilità appare quindi fondata sull’erronea affermazione, contrastata dal tenore oggettivo degli atti, che nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. non fosse stata prodotta la copia autentica e la notifica del provvedimento impugnato.

La Corte ribadisce che la prova dell’avvenuta notifica telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità, senza necessità dei file in formato eml o msg. Richiama quindi il principio di Cass. n. 25969/2022, secondo cui il difensore costituito nel giudizio di merito ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale della sua copia cartacea, ancorché privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e benché la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità. Tale approdo supera il più rigoroso orientamento di Cass. n. 4401/2021 e Cass. n. 6907/2020.

Accolto il ricorso per revocazione e cassata l’ordinanza che aveva dichiarato l’improcedibilità, la Corte passa alla fase rescissoria. Rileva un profilo assolutamente pregiudiziale: ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., l’opposizione decisa con l’ordinanza impugnata non poteva essere proposta. La procedura esecutiva era stata definita con ordinanza di estinzione del 18 giugno 2012 e solo successivamente era stata avanzata l’istanza di liquidazione, accolta con decreto del 28 luglio 2014.

La Corte richiama il principio per cui il giudice, una volta definito il giudizio, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi dell’ausiliario. Il provvedimento emesso risulta abnorme, reso in carenza di potere, e avverso lo stesso è ammissibile non l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20478/2017; Cass. n. 1899/2023). L’inammissibilità dell’opposizione è rilevabile d’ufficio e non richiede il contraddittorio, trattandosi di questione di puro diritto (Cass. n. 27478/2023). La Corte cassa pertanto senza rinvio l’ordinanza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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