Indennità custode beni sequestrati secondo tariffe Agenzia del Demanio (Cass. civ. Sez. II n. 7976 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro, l’art. 58 d.P.R. n. 115/2002 e l’art. 5 d.m. n. 265/2006 impongono, per le categorie di beni non contemplate dalle tariffe ministeriali, il ricorso agli usi locali, con esclusione di criteri equitativi o sussidiari. Le tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio sono idonee a integrare tali usi, poiché è il rinvio operato dalla disciplina legale a recepire e legittimare la prassi dei corrispettivi applicati nel settore, senza che occorra verificare l’opinio iuris ac necessitatis. Il giudice di merito che neghi valore di uso locale a dette tariffe fondandosi sull’erronea convinzione di alcuni magistrati circa la cogenza di un protocollo locale applica in modo improprio la regola residuale dell’art. 2233 cod. civ., con surrettizia reintroduzione del criterio del valore commerciale dei beni.

Il Fatto

La società ricorrente, nominata custode giudiziario di merce varia per un ingente quantitativo di articoli e un rilevante volume di superficie, proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva determinato i compensi spettantile, riducendo la somma richiesta. Il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 28 febbraio 2020, accoglieva parzialmente le censure e rideterminava l’indennità in misura superiore, ma non integrale.

Il tribunale aveva escluso che le tariffe dell’Agenzia del Demanio potessero valere come usi locali, ritenendo che varie liquidazioni in difformità e l’intervento di un protocollo concordato tra autorità giudiziarie locali ne avessero compromesso il carattere. Aveva quindi liquidato il compenso applicando la regola residuale dell’art. 2233 cod. civ., assumendo le tariffe come mero parametro di proporzionalità e operando una decurtazione di un terzo in ragione dello scarso valore commerciale della merce. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li reputa fondati. Muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 58 d.P.R. n. 115/2002 riconosce al custode di beni sequestrati un’indennità determinata secondo le tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali. L’art. 5 d.m. n. 265/2006, per le categorie di beni diverse da veicoli e natanti, rinvia appunto agli usi locali.

Nel caso concreto è pacifica la non riconducibilità dei beni alla disciplina del citato decreto ministeriale. Ne deriva la necessità di ricorrere agli usi locali, con esclusione di criteri alternativi o del riferimento all’equità. Il Collegio dichiara di voler assicurare continuità alla giurisprudenza di legittimità, che già in precedenza aveva reputato condivisibile il ricorso alle tariffe dell’Agenzia del Demanio in quanto corrispondenti agli usi locali richiamati dalla norma.

La Corte affronta poi il tema della prova degli usi, ricordando il principio consolidato secondo cui il giudice è tenuto a conoscere la legge ma non gli usi, la cui esistenza, compreso l’elemento dell’opinio iuris ac necessitatis, deve essere provata dalla parte che li allega, senza possibilità di dedurla per la prima volta in sede di legittimità. Rileva tuttavia che, nell’applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 115/2002, può attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, quale quella praticata dalle amministrazioni per compensare i custodi di beni sequestrati.

Il passaggio decisivo riguarda l’opinio iuris. Secondo l’orientamento che la Corte conferma, quando è la stessa disciplina legale a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e legittimare la prassi dei corrispettivi applicati nel settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso sia assistito dalla convinzione della sua obbligatorietà.

Su questa base il Collegio censura l’ordinanza impugnata. Il tribunale ha negato valore di uso locale alle tariffe dell’Agenzia del Demanio pur conoscendo i precedenti di segno contrario, fondandosi su un argomento contraddittorio: da un lato ha correttamente escluso valore precettivo del protocollo locale, dall’altro ha ritenuto che l’erronea applicazione dello stesso da parte di alcuni giudici avesse fatto perdere alle tariffe il carattere di usi locali. L’erroneo convincimento di alcuni magistrati circa la cogenza di un protocollo non può far venir meno la natura di uso locale delle tariffe, con conseguente improprio ricorso all’art. 2233 cod. civ. e surrettizia attuazione della riduzione per scarso valore commerciale, criterio estraneo al meccanismo tariffario, che si fonda sull’ingombro fisico dei beni. Il ricorso è pertanto accolto, l’ordinanza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.

Nota della Redazione

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