Note scritte telematiche e onere di deposito degli atti in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18044 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note scritte, previsto dall’art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34 del 2020, ha carattere ordinatorio, sicché il suo superamento non impedisce il successivo deposito degli atti. Tuttavia, il ricorrente in cassazione che censuri la declaratoria di improcedibilità dell’appello per difetto di prova della notifica deve depositare, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, salvo che siano specificamente indicati con riferimento idoneo a identificarne la fase di merito, così da renderne possibile l’esame. L’omesso deposito degli atti indispensabili alla verifica delle censure rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello del ricorrente per difetto della prova dell’avvenuta notifica alla controparte, non costituita, del ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Il provvedimento di fissazione era stato ritualmente comunicato all’appellante dalla cancelleria.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sulle note di trattazione scritta introdotte dalla disciplina emergenziale. La società intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda il regime del termine per il deposito telematico delle note scritte e le conseguenze del suo mancato rispetto. Il ricorrente sostiene che quel termine abbia natura ordinatoria, con la conseguenza che il deposito tardivo delle note e della prova della notifica dovrebbe considerarsi comunque efficace.
La Corte riconosce che la tesi è corretta in diritto. L’art. 221, comma 4, decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, nel testo applicabile ratione temporis per effetto dell’art. 16, commi 1 e 2, decreto-legge n. 228 del 2021, assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle note. A tale conclusione la Corte perviene richiamando il proprio precedente Cass. n. 32827 del 2023.
L’accoglimento di questa premessa non basta però a salvare il ricorso. Il ricorrente ha del tutto omesso di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, gli atti processuali su cui le censure si fondano, in particolare le note scritte che assume di avere depositato il 12.10.2022 insieme al ricorso in appello con la relativa notifica.
L’adempimento era indispensabile a fronte della statuizione della sentenza d’appello, che dà atto di un’istanza depositata il 17.10.2022, nella quale si deduceva il deposito delle note e del ricorso notificato il giorno precedente all’udienza e si affermava che tali atti non apparivano presenti nel fascicolo informatico al momento della decisione. Il ricorso elenca i fascicoli di parte del grado di appello e lo storico del fascicolo telematico, ma i documenti concretamente depositati non comprendono quelli relativi al giudizio di appello.
La Corte ricorda che l’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. impone il deposito, a pena di improcedibilità, degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda. Nell’interpretare gli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. in coerenza con la sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, essa ha ritenuto sufficiente che il documento, specificamente indicato, sia accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la fase di merito (Cass. n. 12481 del 2022; n. 34469 del 2019), sul presupposto della sua effettiva presenza nel fascicolo. Requisito non soddisfatto nel caso concreto.
L’omesso deposito degli atti indispensabili impedisce ogni verifica sulla fondatezza delle censure. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; la Corte non provvede sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata, e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. S.U. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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