ICI aree edificabili motivazione delibera comunale prova minor valore (Cass. civ. Sez. V n. 4501 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI su aree fabbricabili, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando l’atto indichi gli estremi catastali del bene, la destinazione urbanistica e quindi la natura edificabile, il valore venale attribuito al metro quadrato e il quantum del tributo. Il richiamo della delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficiente, trattandosi di atto di contenuto generale avente valore presuntivo e conoscibile dal contribuente. Come conseguenza, si determina l’inversione dell’onere probatorio: spetta al contribuente fornire elementi oggettivi, eventualmente anche a mezzo perizia di parte, sul minor valore dell’area rispetto a quello accertato dall’ufficio. L’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in ragione delle difese svolte in giudizio dal contribuente.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento con cui il comune aveva richiesto alla contribuente il pagamento dell’ICI relativa agli anni dal 2006 al 2008, dovuta per area fabbricabile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello del comune, ritenendo che la contribuente non avesse mai contestato l’estensione e l’edificabilità degli immobili e che il valore dei suoli andasse determinato in € 60,00 al mq, muovendo dalla stima dell’UTE del 1995 e applicando il tasso medio annuo di inflazione dal 1995 al 2006.

La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi; il comune si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi, depositando memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, dell’art. 3 legge n. 241/1990, degli artt. 2, 5, 11 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, sostenendo che il vizio motivazionale degli avvisi non possa ritenersi sanato dal contenuto degli atti processuali del contribuente. La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata: ai fini della verifica della compiutezza motivazionale non rileva che il contribuente si sia difeso nel merito, poiché l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo non può essere sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo, dovendo l’atto garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum. La valutazione di compiutezza è però confermata nel resto: dagli avvisi risultano l’indicazione dei dati identificativi del bene, la destinazione urbanistica, la natura edificabile, il valore venale al metro quadrato e il quantum del tributo.

Il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, in tema di ICI, l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa. Nel caso di specie il parametro utilizzato per l’aliquota è la delibera comunale, sia pure indicata per relationem, in applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 446/1997, che attribuisce la potestà regolamentare in materia. L’indicazione espressa della delibera determina l’inversione dell’onere probatorio, con la conseguenza che è a carico del contribuente la prova dell’inesattezza del valore individuato dall’ente impositore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 112 e 132, quarto comma, cod. proc. civ., lamentando l’apparenza della motivazione in ordine alla determinazione del valore al metro quadrato. Il motivo è infondato. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio; nel caso di specie la sentenza ha indicato la pluralità degli elementi su cui ha fondato il convincimento, esponendo in modo chiaro e logico le ragioni della decisione. La doglianza tende piuttosto a rimettere in discussione una valutazione probatoria effettuata dal giudice del merito, preclusa in sede di legittimità, non essendo denunciabile come vizio della decisione il modo in cui sono state compiute le valutazioni discrezionali.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992, censurando la determinazione del valore degli immobili in difetto di elementi attuali e concreti. Il motivo è inammissibile, poiché sottopone al Collegio una rivisitazione degli elementi probatori preclusa in sede di legittimità: la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile se non sotto il profilo della congruità della motivazione. La sentenza impugnata ha muovendo da un valore base di € 25,00 al mq accertato nel 1995 e, rivalutandolo fino al 2006, è giunta a € 60,00 al mq; la correttezza di tale liquidazione non è suscettibile di revisione in questa sede, difettando elementi di illogicità nel percorso motivazionale.

Quanto ai due motivi di ricorso incidentale del comune, il primo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la sentenza dichiarato la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e non essendo il controricorrente soccombente su tale punto; il secondo devolve alla Corte un indistinto riesame delle emergenze probatorie, al di fuori dello schema del sindacato di legittimità. Conseguono il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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