Cessione del credito: il deposito tardivo del contratto con la comparsa conclusionale impone la cassazione per omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 3 n. 4097 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di tardività del deposito del contratto di cessione del credito, prodotta dalla parte intervenuta solo con la comparsa conclusionale, ha carattere decisivo e impone al giudice di merito una specifica pronuncia: la sua omissione integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza. La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti non più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’art. 268, secondo comma, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio e non anche su quello assertivo. Ne consegue che la produzione documentale tardiva, posta a sostegno della legittimazione attiva del cessionario, deve formare oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale non può limitarsi a richiamare la tempestività della costituzione in giudizio.
Il Fatto
Con atto notificato nel 2011, la Banca della Campania s.p.a. citava in giudizio i coniugi, fideiussori di una società, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso gli atti di costituzione di un fondo patrimoniale su alcuni beni di loro proprietà. Nel corso del giudizio, interveniva MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. con autonoma domanda revocatoria; successivamente, nel giudizio di appello, si costituiva Spring SPV s.r.l., quale cessionaria del credito di BPER Banca, ex art. 111 c.p.c.
Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 13 settembre 2023, rigettava l’impugnazione. Avverso tale decisione i coniugi proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la tardività della produzione documentale del contratto di cessione, depositato solo con la comparsa conclusionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la questione della tempestività del deposito del contratto di cessione del credito, documento essenziale a dimostrare la legittimazione attiva della società cessionaria intervenuta, fosse stata specificamente dedotta dai ricorrenti e tuttavia non esaminata dalla Corte territoriale, che si era limitata a risolvere la diversa questione dell’intervento tardivo.
La decisione impugnata, pur avendo correttamente richiamato l’orientamento per cui la preclusione di cui all’art. 268, secondo comma, c.p.c. opera solo sul piano istruttorio, non aveva verificato se il deposito della documentazione relativa alla cessione fosse avvenuto nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., omettendo ogni motivazione sul punto, nonostante la produzione della documentazione fosse avvenuta solo con la comparsa conclusionale.
I giudici di legittimità hanno rinsaldato il principio secondo cui la mancata considerazione della questione della tardività della produzione documentale integra un’ipotesi di omessa pronuncia su un’eccezione di rito, che deve essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, in quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla corretta acquisizione delle prove.
Il vizio rilevato ha natura processuale e comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, affinché il giudice del rinvio proceda a un nuovo esame, pronunciandosi espressamente sull’eccezione di tardività e sulla conseguente ammissibilità della documentazione prodotta dalla società cessionaria.
Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti; il giudice del rinvio è stato investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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