Il trasportatore non è esonerato dal controllo dei rifiuti presi in carico (Cass. civ. Sez. 2 n. 14313 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di trasporto di rifiuti, la disciplina di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152/2006, che regola la responsabilità amministrativa del produttore e del trasportatore, non è automaticamente trasponibile nei rapporti civilistici tra le parti, dove la ripartizione dell’onere probatorio segue i criteri ordinari dell’art. 2697 cod. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non quando la censura riguardi la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito. Il trasportatore non può considerarsi esonerato da ogni obbligo di controllo e verifica di ciò che prende in carico, né è tenuto a smaltire un rifiuto con modalità diverse da quelle previste dalla normativa di settore solo in virtù di una difforme indicazione dello stesso nel formulario, assumendo egli la responsabilità del contenuto con la sottoscrizione. La valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite, anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., che costituisce fase ulteriore del procedimento monitorio. La censura che deduca un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, piuttosto che un problema interpretativo della norma, è inammissibile in sede di legittimità, attenendo alla valutazione del giudice di merito. La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Il Fatto
La Segeco s.r.l. proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ca.Metal s.r.l., con cui le era stato ingiunto il pagamento del corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto di rifiuti. L’opponente contestava che nei formulari di trasporto fossero indicati rifiuti in quantità e tipologie diverse da quelli effettivamente ritirati, disconoscendo le sottoscrizioni apposte e sostenendo che il materiale più pesante fosse pietrisco ferroviario, il cui smaltimento aveva costi di mercato inferiori.
Il Tribunale di Udine rigettava l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Trieste, riformando la sentenza, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il diritto al pagamento dell’intero importo richiesto. La società opposta proponeva quindi ricorso per cassazione su sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, e infondati il terzo, il sesto e il settimo.
In relazione ai primi due motivi, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha chiarito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice abbia del tutto omesso di esaminare un fatto storico decisivo. Non integra il vizio la doglianza circa l’affermazione della sussistenza di un fatto, ancorché asseritamente erronea sulla base delle risultanze istruttorie, poiché ciò implicherebbe un sindacato sul merito della valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., affermando che la normativa ambientale di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152/2006 non può essere trasposta automaticamente nei rapporti civilistici tra le parti del contratto. La Corte ha inoltre precisato che il trasportatore, sottoscrivendo il formulario, è responsabile per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, non essendo esonerato da ogni obbligo di controllo sulla natura e consistenza dei rifiuti presi in carico.
Quanto ai motivi quarto e quinto, la Cassazione ha rilevato che le censure proposte non deducevano un’erronea interpretazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., ma un’erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze probatorie, sottratta al sindacato di legittimità. Il sesto motivo è stato invece rigettato, non ravvisandosi alcuna motivazione apparente nella sentenza impugnata, avendo il giudice indicato univocamente il ragionamento seguito e le risultanze probatorie poste a fondamento.
Infine, sul settimo motivo (relativo alla condanna alle spese di entrambi i gradi), la Corte ha confermato la valutazione di soccombenza totale della società opposta, poiché la sentenza impugnata non conteneva alcun riconoscimento, neanche parziale, del credito azionato in sede monitoria, non essendo mai stata dichiarata una cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle somme versate in corso di causa.
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Nota della Redazione
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