Revocazione per errore di fatto e omesso esame di questione processuale (Cass. civ. Sez. III n. 11872 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., presuppone l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, percepito dal giudice in modo divergente dalle risultanze processuali. L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto, traducendosi in una mancata attività cui la legge riconduce un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in sede di legittimità. Non è configurabile errore di fatto in relazione al contenuto concettuale delle difese delle parti, poiché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti, salvo che l’atto difensivo sia stato falsamente rappresentato e oggetto di errore di percezione.
Il Fatto
Il ricorrente, quale erede di una delle parti del giudizio definito dalla Corte con precedente ordinanza, propone revocazione per errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza della Corte d’appello. La società controricorrente resiste con controricorso, mentre gli altri soggetti restano intimati.
La vicenda processuale si innesta su una lunga catena di giudizi: un’opposizione a decreto ingiuntivo, un’opposizione di terzo, una riforma in appello e infine il giudizio di legittimità. Il ricorrente assume che la Corte, nel precedente pronunciamento, abbia dato per scontato un fatto estintivo del debito in realtà inesistente, incorrendo in un difetto percettivo delle risultanze processuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il motivo articolato nel ricorso per revocazione, con il quale si assume che la Corte abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti fondandosi su un fatto e/o evento satisfattivo dei loro diritti che dagli atti non emergerebbe. Secondo la prospettazione, la presupposta sussistenza di tale fatto sarebbe frutto di un’errata percezione delle risultanze processuali.
La Corte rileva che la censura non individua alcun concreto errore di fatto, ma ascrive semmai all’ordinanza impugnata un’erronea lettura delle carte processuali. Il ricorso è pertanto inammissibile, posto che l’omesso esame di una questione processuale non costituisce errore di fatto. Tale omissione, infatti, non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili con riferimento alle sentenze emesse in sede di legittimità.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui neppure in relazione al contenuto concettuale delle difese delle parti è configurabile un errore di fatto, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti, sia perché tale errore non integra un errore percettivo, salvo che l’atto difensivo sia stato falsamente rappresentato e sia stato oggetto di errore di percezione da parte del giudicante (Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass. n. 25752 del 01/09/2022).
Nella specie, osserva il Collegio, l’errore imputato alla Corte non consisterebbe in un’omissione, bensì nell’avere rilevato, ai fini del rigetto, l’avvenuta confusione del patrimonio delle ricorrenti con quello della defunta madre, non risultando accettata l’eredità con beneficio d’inventario. Tale circostanza risulta essere stata tenuta ben presente dalla Corte nell’ordinanza impugnata, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile in tutte le sue censure.
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. Dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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