La rinuncia implicita del committente e la transazione non impediscono la revocatoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 15486 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., non può limitarsi al senso letterale delle parole ma deve muovere da esso per verificare la comune intenzione delle parti, la quale può estrinsecarsi anche in manifestazioni implicite di volontà desumibili dal contenuto espresso del negozio e dal comportamento complessivo delle parti. L’accertamento della pattuizione, ancorché non espressa, di una clausola negoziale, connaturata ed essenziale all’oggetto del contratto, costituisce giudizio di merito incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. Nell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni deve essere apprezzato considerando la globalità del contesto transattivo in cui la clausola di rinuncia è contenuta, e non con riferimento alla singola clausola isolatamente considerata.
Il Fatto
Il fallimento di una società appaltatrice conveniva in giudizio la committente per sentire dichiarare inefficace, ex art. 64 l. fall. e comunque ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., la clausola di rinuncia ai “decimi a garanzia” contenuta nell’atto di risoluzione del contratto di appalto, con condanna al pagamento delle relative somme.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, la rigettava, qualificando l’atto come transazione e ritenendo che la rinuncia della società avesse quale contropartita la rinuncia implicita della committente a pretese restitutorie e risarcitorie, con conseguente insussistenza dell’eventus damni in considerazione della globalità dell’accordo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, vertenti sulla violazione dei canoni ermeneutici e sulla qualificazione dell’atto come transazione, dichiarandoli inammissibili.
La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva correttamente operato un’interpretazione dell’accordo, non una sua interpolazione. Il giudice di merito, partendo dal dato testuale che qualificava l’atto come transazione finalizzata ad evitare liti future, aveva desunto la rinuncia implicita della committente alle proprie pretese, in coerenza con la volontà delle parti. Tale operazione è conforme all’art. 1362 cod. civ., che impone di non limitarsi al senso letterale ma di ricercare la comune intenzione, la quale può risultare anche da manifestazioni implicite di volontà ricavabili dal contenuto del negozio.
La Corte ha inoltre precisato che l’accertamento di una pattuizione non espressa ma desumibile dall’esecuzione e dal comportamento delle parti costituisce un giudizio di merito, che richiama il precedente di Cass. 2474/1999, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La mancata considerazione della riconsegna della fideiussione è apparsa, in tale ottica, coerente con la rinuncia al credito garantito.
Quanto al terzo motivo, concernente l’azione revocatoria ordinaria, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La sentenza impugnata non aveva fondato l’esclusione dell’eventus damni sulla compensabilità con un controcredito potenziale, ma aveva compiuto una più ampia valutazione, ritenendo la clausola di rinuncia non separabile dal contesto transattivo. Il pregiudizio, pertanto, andava apprezzato in correlazione con la declaratoria di inefficacia relativa del negozio nel suo complesso, come peraltro richiesto in via subordinata dalla stessa procedura.
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Nota della Redazione
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