Querela di falso: intervento del P.M. solo nella fase di accertamento (Cass. civ. Sez. III n. 11870 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di falso l’intervento del Pubblico Ministero è necessario nella fase relativa all’accertamento della falsificazione e non in quella preliminare in cui si decide dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento, poiché solo con l’effettiva promozione degli accertamenti sulla falsità denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilità della pubblica fede dell’atto. La questione concernente l’inesistenza della notificazione, ove involga la regolarità della notifica di atti tributari, appartiene alla giurisdizione tributaria. È inammissibile, per mutamento del tema decisorio precluso dall’art. 345 cod. proc. civ., la domanda con cui si chieda in appello di accertare la falsità dell’attestazione di notificazione, laddove in primo grado si fosse dedotta la falsità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento.

Il Fatto

Un avvocato affermò di non aver ricevuto ritualmente due avvisi di accertamento, perché la firma sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. non era la sua, ma quella di un omonimo nipote. Convenne quindi in giudizio l’Agenzia delle Entrate per far accertare con la querela di falso la falsità di quella sottoscrizione.

Il Tribunale dichiarò inammissibile la querela. La Corte d’appello di Lecce rigettò l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omessa comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, sul presupposto che l’art. 221, terzo comma, cod. proc. civ. la imponesse in ogni caso di querela di falso. La Corte ha respinto la censura, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di falso, l’intervento del requirente è necessario nella fase relativa all’accertamento e non in quella preliminare in cui si decide dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento (Cass. n. 12444 del 2000; Cass. n. 3705 del 1995; per la fase d’impugnazione, Cass. n. 22979 del 2017).

Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che dalla sentenza d’appello risulta che in quella fase il Procuratore generale aveva concluso per la conferma della decisione di primo grado: l’intervento dell’organo requirente era dunque stato esplicato almeno in appello.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La questione dell’inesistenza della notificazione era devoluta alla giurisdizione tributaria. La Corte territoriale aveva inoltre rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il sottoscrittore degli avvisi era persona del tutto estranea al proprio nucleo familiare, mentre lo stesso ricorrente riconosceva il rapporto di parentela.

Quanto al terzo e al quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, la Corte li ha ritenuti inammissibili. In primo grado l’originario attore aveva chiesto accertarsi la falsità della firma sugli avvisi di ricevimento; in appello aveva invece chiesto di accertare la falsità dell’attestazione di notificazione, con evidente mutamento del tema decisorio, precluso dall’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 978 del 2000). Il ricorrente, inoltre, non aveva riportato il tenore testuale dell’atto di citazione introduttivo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *