Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso delle commissioni proprie della mandataria (Cass. civ. Sez. I n. 8320 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il diritto del mutuatario alla riduzione del costo totale del credito, ex art. 125 TUB, opera anche nei confronti della società che ha agito quale mandataria delle finanziarie erogatrici, limitatamente alle somme dalla stessa incassate per sé, come le c.d. commissioni proprie. Il giudice di merito, nel valutare la domanda di ripetizione, è tenuto a distinguere la natura dei costi richiesti, verificando la legittimazione passiva della mandataria in relazione alle singole voci che hanno formato oggetto della sua attività e del suo compenso, ancorché i moduli contrattuali siano riconducibili alle società rappresentate. È inammissibile la censura che, sotto l’apparente violazione dell’art. 2697 c.c., si risolva in una rivalutazione degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.

Il Fatto

La contribuente aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna della società finanziaria, quale mandataria delle società erogatrici, alla restituzione delle commissioni di intermediazione, delle commissioni bancarie e dei costi assicurativi relativi a tre contratti di finanziamento estinti anticipatamente. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta alla restituzione dei costi di intermediazione, ma escludendo la sua legittimazione passiva con riguardo ai premi assicurativi. La Corte d’appello, accogliendo l’appello della società, aveva invece escluso in radice la legittimazione passiva della mandataria, ritenendo i comportamenti contestati riferibili esclusivamente alle società mandanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 1388 c.c.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso proposti dalla mutuataria, soffermandosi in particolare sulla natura dei costi oggetto di ripetizione. Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha rilevato come la domanda originaria riguardasse indistintamente tutte le commissioni, senza alcuna distinzione interna; è stata la società ricorrente, in sede di appello, a introdurre la distinzione tra commissioni spettanti alla mandataria e commissioni spettanti alle mandanti, qualificando le prime come costi up front e chiedendo, in subordine, la restituzione proporzionale della sola quota non fruita. La Corte d’appello, accogliendo l’appello, ha tuttavia omesso di considerare che tra le commissioni versate vi erano anche le commissioni proprie, ossia quelle pacificamente incassate dalla mandataria per la propria attività di intermediazione.

La Corte ha quindi ritenuto fondato il terzo motivo, evidenziando che il giudice del rinvio dovrà valutare la natura specifica di tali commissioni, sia con riguardo alla legittimazione passiva della società sia con riguardo alla fondatezza della domanda di ripetizione. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché la censura, pur invocando la violazione dell’art. 2697 c.c., si risolveva in una rivalutazione del merito circa la riconducibilità dei contratti e del conteggio estintivo alla società mandataria, senza censurare il corretto governo dell’onere probatorio. Il secondo motivo è stato invece rigettato, in quanto il principio dell’apparenza del diritto opera per la responsabilità del falsus procurator, non per quella del rappresentante effettivamente munito di poteri.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

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