Motivazione apparente per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. civ. Sez. II n. 1927 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, dopo aver affermato che il creditore è rimasto del tutto sfornito di prova sulla fonte negoziale del diritto azionato, confermi nondimeno il rigetto della domanda che su quella fonte si fondava. Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili incide sull’esistenza stessa della motivazione e determina la nullità del capo della decisione che ha confermato il rigetto. In tema di prova dell’inadempimento, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto; il debitore che eccepisca l’esistenza di una pattuizione accessoria condizionante il corrispettivo deve provarla. La contraddittorietà tra le argomentazioni sostenute e l’esito decisorio non è vizio di merito, ma difetto assoluto di motivazione.

Il Fatto

Una società ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo per la fornitura di merci. L’opponente contestò di non avere mai ricevuto la fornitura e propose domanda riconvenzionale per provvigioni asseritamente maturate in attività di procacciamento d’affari. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale, ritenendo che la creditrice avesse provato l’entità della prestazione tramite copia delle bolle di consegna e che l’opponente non avesse dimostrato il proprio credito.

La Corte d’appello rigettò il gravame. Ritenne dirimente, quanto alle sottoscrizioni sulle bolle, non la tardività del disconoscimento ma l’inesistenza di un disconoscimento in senso tecnico, trattandosi di documenti sottoscrivibili anche da dipendenti preposti alla ricezione delle merci. La ricorrente impugnò la sentenza per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in due motivi, entrambi rivolti contro la conferma del rigetto della domanda riconvenzionale. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2734 e 2697 cod. civ., oltre a nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale negato il corrispettivo sulla base di una mera dichiarazione aggiunta resa in sede di interrogatorio formale, relativa a una pattuizione accessoria “salvo buon fine” e al mancato pagamento del terzo procurato.

Il secondo motivo contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello adottato una decisione in insanabile contrasto con la propria stessa motivazione.

Per ragioni di priorità logica la Corte esamina per primo il secondo motivo e lo reputa fondato. Dalle stesse affermazioni della Corte territoriale sarebbe dovuta discendere la riforma della decisione di primo grado e non la condivisione del rigetto della domanda riconvenzionale. La sentenza impugnata ha infatti testualmente affermato che, anche alla stregua delle risultanze dell’interrogatorio formale, non può affermarsi che la controparte abbia dato prova adeguata della fonte negoziale del diritto invocato, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza della provvigione condizionata al pagamento del cliente procurato.

La Corte ravvisa pertanto un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, richiamando Cass., sez. un., n. 8038/2018. Tale contraddittorietà incide sull’esistenza stessa della motivazione e comporta la nullità del capo della sentenza impugnata che ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo.

La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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