Il diniego di originale delle relate richiede la querela di falso (Cass. civ. Sez. 5 n. 24002 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presuppone l’esistenza di un documento originale e attiene al contenuto di quello prodotto in copia. Esso si differenzia dal cosiddetto diniego di originale, con cui viene contestata l’esistenza stessa dell’originale del documento, che richiede la proposizione della querela di falso al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata. L’istanza di rateizzazione ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973 preclude le azioni esecutive ma non la notificazione dell’intimazione di pagamento, che non è atto esecutivo.

Il Fatto

La contribuente impugnava la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e la successiva intimazione di pagamento, contestando la mancata notifica degli atti presupposti. In primo grado, l’agente della riscossione produceva fotocopie delle relate di notifica, il cui disconoscimento era dichiarato dal difensore a verbale d’udienza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, riformando la sentenza, riteneva il disconoscimento generico e non specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, distingue tra la contestazione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti e quella concernente la loro stessa esistenza, rilevando una sovrapposizione tra le due prospettive nel ricorso. Richiama il principio per cui la prova della notifica della cartella è assolta con la produzione della relazione di notifica o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di esibire la copia della cartella, che si presume conosciuta ex art. 1335 cod. civ., onerando il contribuente di dimostrare l’impossibilità di conoscenza.

Quanto al disconoscimento, la Corte chiarisce che il contribuente non poteva limitarsi a un diniego generico fondato sulla mancata produzione degli originali degli atti presupposti, di cui l’amministrazione forniva prova della conoscenza. Per negare l’esecuzione delle notifiche non era sufficiente il disconoscimento delle copie, ma occorreva proporre querela di falso, richiamando il principio di Cass. n. 134 del 2025 sulla distinzione tra disconoscimento di conformità e diniego di originale.

Il terzo motivo, relativo all’obbligo del giudice di ordinare l’esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, è ritenuto infondato: la norma si riferisce agli atti di costituzione in giudizio del ricorrente e di notifica del ricorso, non alla documentazione prodotta dall’amministrazione per dimostrare le notifiche degli atti presupposti.

Il quarto motivo concerne la violazione dell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973 per la notifica dell’intimazione prima della delibazione dell’istanza di rateizzazione. La Corte precisa che la norma preclude l’avvio di nuove azioni esecutive ma non la notificazione dell’intimazione, atto che preannuncia l’esecuzione senza essere esso stesso atto esecutivo. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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