L’incremento patrimoniale successivo si ‘spalma’ nel quinquennio con il vecchio redditometro (Cass. civ. Sez. 5 n. 3915 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la novella introdotta dal d.l. n. 78/2010, che ha sostituito la presunzione di imputazione per un quinto dell’incremento patrimoniale con quella di imputazione integrale all’anno dell’acquisto, si applica esclusivamente agli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2009 e successivi. Per gli anni d’imposta anteriori al 2009, l’incremento patrimoniale realizzato in un anno successivo a quello oggetto di accertamento può essere legittimamente imputato, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, anche ai quattro anni precedenti. La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 del carico affidato all’agente della riscossione in pendenza di giudizio determina la cessazione parziale della materia del contendere, non incidendo sulla frazione di pretesa non definita.
Il Fatto
La contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, accertava un maggior reddito sulla base degli indici di capacità reddituale e delle spese per incrementi patrimoniali, secondo il c.d. vecchio redditometro. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito accertato.
A seguito degli appelli, la Commissione tributaria regionale dava atto dell’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 per le somme affidate all’agente della riscossione, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e rigettava nel merito l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando l’annullamento dell’avviso relativamente all’imputazione di un quinto dell’incremento patrimoniale all’anno 2006. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo; la contribuente resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo di ricorso principale ammissibile e fondato, ravvisando un’erronea applicazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 da parte del giudice di merito. La Commissione tributaria regionale aveva infatti escluso la possibilità di imputare all’anno 2006 un incremento patrimoniale di euro 207.000,00 realizzato nel 2010, ritenendo che la nuova disciplina dell’accertamento sintetico dovesse trovare applicazione anche a tale fattispecie e che l’Agenzia avrebbe dovuto emettere un autonomo avviso per l’anno 2010.
La Suprema Corte chiarisce che il ragionamento della C.T.R. si basava su un presupposto errato, non essendo rilevante che l’avviso fosse stato notificato nel 2013, quando già vigeva il nuovo redditometro. Il Collegio precisa infatti che la novella del d.l. n. 78/2010 si applica solo agli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2009 e successivi, rimanendone esclusi quelli antecedenti, come nel caso in esame. Con specifico riguardo agli anni d’imposta anteriori al 2009, questa Corte ha già affermato la legittimità della ‘spalmatura’ dell’incremento patrimoniale nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, richiamando i precedenti di Cass. n. 26916 del 2022, Cass. n. 4818 del 2022 e Cass. n. 27433 del 2021.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo ritiene infondato. La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 ha riguardato esclusivamente le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, ossia quelle affidate all’agente della riscossione in esito alla sentenza di primo grado solo parzialmente favorevole. La Corte richiama il proprio precedente di Cass. n. 27846/2020, precisando che la rottamazione del carico affidato all’agente non estingue il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento, poiché l’interesse alla prosecuzione riguarda la frazione di pretesa non definita.
In accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello incidentale dell’Agenzia in applicazione del principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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