Revocazione per errore di fatto esclude la valutazione dei motivi (Cass. civ. Sez. I n. 10973 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste esclusivamente in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti interni al giudizio di legittimità, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di immediata e semplice rilevabilità. Non è configurabile il vizio revocatorio quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni svolte come censure. In tal caso è dedotta non una svista percettiva, bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso e, dunque, un errore di giudizio, insuscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis.

Il Fatto

Una società aveva chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il concorso statale sugli interessi di un mutuo fondiario, previsto dall’art. 2 della legge n. 16 del 1980, per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili. La domanda era stata respinta in primo e in secondo grado; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto sulla base di una duplice ratio decidendi: la mancata prova della finalizzazione del mutuo e l’inosservanza dei termini decadenziali per la domanda amministrativa.

investita del ricorso per cassazione, lo aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata impugnata la seconda ratio. La società ha allora proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità nel valutare i motivi e nell’omettere di considerare precedenti contenziosi tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale: se la censura sulla valutazione dei motivi del ricorso possa integrare l’errore revocatorio. La risposta è negativa. L’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ma esige un errore di percezione, con rilevanza decisiva e carattere di assoluta evidenza, desumibile dal mero raffronto tra sentenza e atti, senza ricostruzioni interpretative.

richiama i propri precedenti. La Cass. n. 17443 del 2008 ha chiarito che l’errore di fatto deve consistere in una falsa percezione degli atti, con esclusione di ogni apprezzamento sulla valutazione in diritto delle risultanze processuali. La Cass. n. 10466 del 2011 ha precisato che non è inficiata da errore di fatto la sentenza che censuri la valutazione di un motivo di ricorso, perché in tal caso è dedotta un’errata interpretazione dell’oggetto del ricorso. Un motivo di ricorso non è mai un “fatto” ai sensi dell’art. 395, potendo l’omessa o errata pronuncia configurare solo un error in procedendo o in iudicando.

Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, secondo cui la revocazione è ammessa per l’errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ma va esclusa ogni volta che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta. L’errore di fatto presuppone due rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione.

cala tali principi nel caso concreto. La ricorrente, con il primo motivo, denuncia l’erroneità in diritto dell’ordinanza impugnata circa l’interpretazione del contenuto della sentenza d’appello e la valenza delle sue rationes decidendi: si tratta di doglianza inammissibile in sede revocatoria. Le ulteriori censure sull’intempestività della domanda amministrativa avrebbero dovuto essere fatte valere con il ricorso per cassazione.

Il secondo motivo è dichiarato del tutto inammissibile: il prospettato contrasto con altri giudicati favorevoli non risulta essere stato specificamente svolto in un motivo del ricorso per cassazione esaminato nell’ordinanza impugnata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

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