Inammissibile il regolamento di competenza contro provvedimento cautelare non definitivo (Cass. civ. Sez. III n. 32207 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento cautelare pronunciato dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, in quanto privo dei caratteri di definitività e decisorietà e dunque non impugnabile. La verifica di ammissibilità del mezzo di impugnazione prescinde dalla qualificazione formale datane dalla parte e attiene alla natura oggettiva del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ., e l’obbligo del versamento del contributo unificato raddoppiato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso un provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, adottato a sua volta su un provvedimento di rigetto di un ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.. La controricorrente ha resistito con memoria.
La Corte ha rilevato la tardività del deposito della memoria di parte resistente rispetto al termine previsto dall’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo il ricorso stato notificato il 28 febbraio 2025 e la memoria depositata il 9 aprile 2025. La questione centrale attiene però all’ammissibilità stessa del mezzo proposto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato qualificato dalla parte come regolamento facoltativo di competenza. La Corte rileva però che l’esposizione è di tale oscurità da impedire di comprendere sia il fatto generatore della lite sia lo svolgimento del processo.
Ciò che rileva è che l’impugnazione è stata rivolta avverso un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà, e pertanto non impugnabile. La Corte richiama sul punto il proprio costante orientamento, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 16091 del 2009; Cass. Sez. L. n. 17299 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 15524 del 2000).
Il principio è che il controllo di ammissibilità del mezzo di impugnazione non dipende dal nomen iuris attribuito dalla parte, ma dalla natura oggettiva del provvedimento impugnato. Un provvedimento che non decide la competenza in via definitiva, né esaurisce la funzione decisoria, resta non impugnabile.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso. La regolazione delle spese segue la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ., con liquidazione nel dispositivo. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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