Divisione ereditaria e conguagli: il riparto va commisurato alla parità delle quote (Cass. civ. Sez. II n. 1122 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il conguaglio dovuto dal condividente che riceve il lotto di maggior valore deve essere determinato nel rispetto della parità delle quote spettanti a ciascuno. La rideterminazione del valore di un lotto che comporti l’aumento del conguaglio a carico di un condividente senza alcuna motivazione sul riparto configura il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. La ripartizione, sotto il profilo quantitativo, va ricercata nell’idoneità delle quote a perpetuare nella sfera dei singoli il valore della quota astratta di comproprietà, dovendosi determinare il valore venale del bene. L’errore non è emendabile con la correzione dell’errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ., poiché incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Il Fatto
Due fratelli convennero in giudizio il terzo davanti al Tribunale, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi alla morte del padre. Deducevano la nullità dell’atto con cui il de cuius, a loro avviso incapace, aveva ceduto al convenuto la nuda proprietà di una partecipazione societaria, ovvero la simulazione relativa di quella vendita, dissimulante una donazione nulla per difetto di forma.
Il Tribunale dichiarò la nullità del negozio per simulazione relativa, ordinò la restituzione delle quote al patrimonio ereditario e dispose la divisione. La Corte d’Appello rigettò l’appello del convenuto e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rideterminò il valore di un lotto assegnato e aumentò il conguaglio dovuto agli altri condividenti. Il condannato ricorse per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che invoca il controllo di legittimità su plurime questioni di diritto, salva la verifica dei singoli motivi. Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è infondato: i giudici di merito non si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado, ma hanno analizzato le doglianze dell’appellante.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. I giudici di merito non avevano individuato nel libro giornale della banca l’unico principio di prova scritta, avendo valorizzato anche il contratto simulato, secondo il principio per cui questo può configurarsi come principio di prova scritta ex artt. 1417 e 2724, n. 1, cod. civ. La Corte corregge la motivazione: quando la simulazione è fatta valere dal legittimario, che è terzo rispetto al contratto dissimulato, la prova per testi e per presunzioni è ammessa senza i limiti degli artt. 2721 e 2729 cod. civ., essendo sufficiente che l’accertamento sia preordinato all’inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima ai sensi dell’art. 553 cod. civ. La questione del principio di prova scritta era dunque superflua.
Il terzo e il quarto motivo sono respinti. Quanto alla valenza probatoria del documento informatico, la Corte esclude che le disposizioni degli artt. 2215-bis cod. civ. e artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 82/2005 rilevino nei rapporti con i terzi, non discutendosi di rapporti tra imprenditori. Quanto all’usucapione, il titolo nullo non è idoneo a fondare la buona fede del possessore, dovendosi distinguere l’invalidità del titolo dalla buona fede, e l’apprezzamento del giudice di merito è incensurabile se motivato.
Il settimo motivo è fondato. I giudici di merito, nel riformare la stima del lotto assegnato, hanno aumentato il conguaglio dovuto agli altri condividenti senza motivare sul riparto, violando la parità delle quote. La determinazione del conguaglio incide sulla quota ideale di comproprietà e non può essere corretta ex art. 287 cod. proc. civ. Il ricorso è accolto limitatamente a tale motivo, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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