Imposta di registro su sentenze penali: necessaria la notifica dell’avviso di liquidazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7955 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dell’imposta di registro dovuta su una sentenza penale di condanna, la previa notificazione dell’avviso di liquidazione è requisito necessario ai sensi dell’art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 131/1986, che riveste carattere di specialità rispetto alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia. Ne consegue che l’omessa notificazione dell’atto presupposto determina un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, quale la cartella di pagamento, impugnabile dal contribuente ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. La specialità della disciplina sull’imposta di registro prevale sulla procedura di riscossione delle spese processuali, per la quale, dopo la modifica dell’art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 ad opera della legge n. 69/2009, non è invece richiesta la notifica dell’invito al pagamento.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento emessa per il recupero, tra l’altro, dell’imposta di registro dovuta in forza di una sentenza della prima sezione penale della Corte d’appello di Venezia, che lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 48779 del 5/12/2013. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata previa notificazione dell’avviso di liquidazione e la decadenza dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sull’appello del Ministero, lo riformava, ritenendo non necessaria la previa notificazione di alcun atto impositivo per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009, richiamando la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 54, terzo e quinto comma, d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, dichiarando assorbito il secondo motivo concernente la decadenza. In via preliminare, ha disatteso le eccezioni di inammissibilità formulate dai controricorrenti, rilevando che la censura non mirava a rimettere in discussione l’orientamento nomofilattico richiamato nella sentenza impugnata, ma a censurare l’applicazione delle norme del T.U. sulle spese di giustizia al diverso recupero dell’imposta di registro.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 5791 del 2008, secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti e notificazioni, finalizzata a garantire il diritto di difesa; l’omissione della notifica dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale. I giudici d’appello avevano erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina relativa alle spese di giustizia, per le quali, a seguito della modifica dell’art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 operata dalla legge n. 69/2009, l’iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento.
La Corte ha chiarito che la cartella in questione aveva ad oggetto, oltre alle spese processuali, anche l’imposta di registro riferita alla sentenza penale di condanna, voce di debito di natura tributaria autonoma e distinta. Per tale credito assume direttamente rilievo l’art. 54, quinto comma, d.P.R. n. 131/1986, che impone all’ufficio del registro, quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio, di notificare apposito avviso di liquidazione con invito al pagamento, indicando gli estremi dell’atto e la somma dovuta.
Trattandosi di disposizione contenuta nel testo unico sull’imposta di registro, la norma riveste carattere di specialità rispetto alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia. La previa notificazione dell’avviso di liquidazione, non necessaria nella riscossione delle spese processuali, deve pertanto essere affermata in ragione della chiara previsione normativa, che prevale sulla disciplina generale del T.U.S.G. L’omissione di tale atto presupposto inficia la successiva cartella esattoriale, che risulta nulla per vizio procedurale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario. I controricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.