Rottamazione delle cartelle e sopravvenuto difetto di interesse al ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 20115 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’avviso di intimazione di pagamento è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il contribuente, nelle more del giudizio di legittimità, abbia definito le cartelle sottese mediante la rottamazione di cui alla legge n. 197/2022, provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla definizione agevolata del rapporto tributario, preclude ogni pronuncia sul merito dei motivi di ricorso. In tale ipotesi non si applica il doppio contributo unificato, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è circoscritto ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. L’assenza di attività difensiva della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del contribuente due avvisi di intimazione al pagamento, fondati su cartelle già notificate, per un importo complessivo di euro 86.742,68 a titolo di omesso versamento IRPEF per l’anno di imposta 2006. Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla C.t.p. di Roma, sostenendo che le cartelle poste a base delle intimazioni erano state annullate con una precedente sentenza della stessa Commissione. Il ricorso veniva rigettato e l’appello del contribuente era respinto dalla C.t.r. del Lazio con sentenza n. 1190/2017, depositata il 13 marzo 2017, sul rilievo che l’annullamento invocato riguardava altre e diverse cartelle.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, mentre l’Ufficio rimaneva intimato. Nel corso del giudizio di legittimità, con memoria depositata il 21 giugno 2025, il contribuente rappresentava di aver proceduto alla rottamazione delle cartelle sottese alle intimazioni impugnate, allegando l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione delle somme dovute e la relativa quietanza di avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la sopravvenienza segnalata dal contribuente, rilevando che la definizione agevolata delle cartelle, con integrale pagamento di quanto dovuto, incide sull’interesse alla decisione. Poiché l’oggetto del giudizio è costituito dall’impugnativa avverso le intimazioni di pagamento, la definizione del rapporto sottostante priva il ricorrente dell’interesse a coltivare la lite.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il percorso argomentativo non investe nel merito i sei motivi prospettati — dalla dedotta motivazione apparente ai vizi di notifica delle cartelle, fino alla questione di legittimità costituzionale e alla condanna alle spese — perché la carenza sopravvenuta dell’interesse impedisce al giudice di legittimità di esaminarli.

La Corte esclude poi la pronuncia sulle spese, in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. Sul punto il criterio è coerente con la peculiare struttura del giudizio tributario di legittimità, nel quale la mancata costituzione della parte intimata non giustifica l’addebito dei costi.

Resta la questione del doppio contributo unificato. La Corte ne esclude l’applicabilità, osservando che la misura è prevista per i soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e che essa, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non tollera interpretazione estensiva o analogica. Il richiamo è a Cass. n. 1420 del 18 gennaio 2022, che sul punto viene espressamente invocata.

Ne deriva che la definizione agevolata intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione produce un effetto estintivo dell’interesse che prevale su ogni valutazione di merito, senza però trascinare con sé le conseguenze sanzionatorie del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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