Revocazione per errore di percezione: irrilevante l’obbligo di contraddittorio nell’accertamento sintetico (Cass. civ. Sez. V n. 6123 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella percezione inesatta di un atto di causa e si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso. Il fatto dedotto deve inoltre rivestire carattere di decisorietà, dovendo essere idoneo, se sussistente, a condurre a una statuizione diversa. Nel giudizio di revocazione il giudice non può riformulare la valutazione già compiuta nella sentenza revocanda, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza dell’errore percettivo. Nell’accertamento sintetico relativo a periodo d’imposta anteriore al 2009, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale è irrilevante, non essendo applicabile l’art. 22 del d.l. n. 78/2010, potendo il contribuente far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, in sede di revocazione, aveva accolto il gravame del contribuente contro la pronuncia di primo grado. La sentenza revocata aveva ritenuto corretto l’accertamento sintetico del reddito, fondato sull’incongruenza tra reddito dichiarato pari a zero e indici di capacità contributiva consistenti nel possesso di tre autoveicoli e di un immobile.

Il giudice della revocazione aveva individuato l’errore revocatorio in due asserzioni ritenute erronee: che il contribuente non avesse reso la dichiarazione dei redditi e che non si fosse reso disponibile al contraddittorio. Il contribuente, regolarmente intimato, non si è costituito in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., escludendo che i fatti indicati dal giudice del merito integrino un errore revocatorio. Il Collegio ricostruisce con precisione i connotati della fattispecie: l’errore deve consistere in una percezione inesatta degli atti di causa, il fatto deve essere controverso e la sua rilevanza deve essere decisoria.

Quanto al primo fatto, relativo all’omessa presentazione della dichiarazione, il giudice della revocazione non si è attenuto al contenuto della disposizione. Anziché verificare l’esistenza di un errore percettivo sul fatto in sé, ha svolto considerazioni sull’assenza dell’obbligo dichiarativo e sul significato della condotta omissiva, finendo per riformulare il giudizio il cui potere era ormai consumato nella decisione revocanda.

Riguardo al secondo fatto, l’asserita sottrazione al contraddittorio, la Corte richiama il requisito della decisorietà, riferibile a ogni ipotesi di revocazione. Trattandosi di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2006, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo, non vertendosi in materia di tributi armonizzati e non trovando applicazione l’art. 22 del d.l. n. 78/2010, operante solo dall’anno d’imposta 2009. L’eventuale errore sul punto risulta quindi in ogni caso irrilevante.

La Corte precisa che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il contraddittorio può essere instaurato in sede giudiziale, dove il contribuente è ammesso a giustificare lo scostamento. Resta nel frattempo idoneo a sostenere l’accertamento il significativo divario tra indici di capacità contributiva e assenza di reddito. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. e l’assorbimento dei restanti motivi, con condanna dell’intimato alle spese del giudizio di legittimità e compensazione di quelle dei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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