Sospensione impropria per questione di costituzionalità sollevata in altro giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 6121 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa, a seguito di questione sollevata da altro giudice, costituisce ipotesi di sospensione facoltativa ope iudicis, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, e non è configurabile nell’attuale quadro normativo. Una tale facoltà del giudice, oltre che inconciliabile con il disfavore verso il fenomeno sospensivo sotteso alla riforma dell’art. 42 c.p.c., si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, con la tutela giurisdizionale e con il canone della durata ragionevole del processo. Dalla esclusione di detta sospensione facoltativa deriva, come logico corollario, la sua impugnabilità ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nel termine perentorio di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c. La mancata impugnazione del provvedimento di sospensione ne determina la definitività e rende inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del processo per inattività delle parti.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Ires e Irap, ravvisando la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, con ordinanza del 13 luglio 2016, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio di legittimità costituzionale originato da ordinanza di altra commissione tributaria regionale.
Definita la questione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza della Corte costituzionale, la società contribuente eccepiva l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, non avendo l’Amministrazione, soccombente in primo grado, riassunto il processo nel termine di sei mesi. La CTR dichiarava l’estinzione e avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la distinzione tra sospensione necessaria e sospensione c.d. anomala o facoltativa. Per il processo tributario, i casi di sospensione necessaria sono disciplinati dall’art. 39, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 546/92, a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’art. 295 c.p.c. opera nei rapporti interni tra processi tributari, mentre l’art. 39 regola i rapporti esterni.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 21763 del 29 luglio 2021, secondo cui, salvi i casi imposti da disposizione specifica, la sospensione per pregiudizialità tecnica non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, potendo essere adottata solo in via facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Lo stesso criterio vale per l’art. 39, comma 1-bis, di identico tenore.
La sospensione per pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio è ricondotta dalla giurisprudenza a un’ipotesi di sospensione impropria, di natura facoltativa. Su tale premessa la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14670 del 2003, che ha escluso la configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis, con il conseguente corollario della impugnabilità di ogni sospensione ai sensi dell’art. 42 c.p.c. quando non ricorra un caso di sospensione ex lege.
Il Collegio prende atto del diverso orientamento espresso da Sez. 1 n. 7580 del 2013, che aveva ricondotto tale ipotesi all’art. 296 c.p.c., ma lo ritiene non condivisibile. Il disfavore verso la sospensione impropria è stato ribadito dalla stessa Corte costituzionale n. 218 del 2021, che ha stigmatizzato la prassi di sospendere il processo senza ordinanza di rimessione. Ne consegue che, nel caso di specie, era onere dell’Ufficio impugnare il provvedimento di sospensione con regolamento di competenza nel termine perentorio dell’art. 47, comma 2, c.p.c. La mancata impugnazione ha comportato la definitività del provvedimento e l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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