Revocazione inammissibile per tardivo deposito dell’atto notificato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 39 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di revocazione dinanzi alla Corte dei conti, l’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. La novella introdotta dall’art. 6, comma 3, lett. b), d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, ha esteso tale termine decadenziale ai giudizi revocatori, superando la limitazione ai soli giudizi d’appello risultante dal correttivo del 2019. L’intempestività del deposito è rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di preclusione decadenziale prevista dalla legge e finalizzata a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. La questione è di puro diritto e non richiede la preventiva assegnazione di un termine alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi di un militare di leva cessato dal servizio per fine ferma e deceduto, agivano in primo grado per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare di ottava categoria. La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza pensionistica.
Le eredi appellavano limitatamente alla decorrenza del trattamento, ma la Sezione d’appello confermava la decisione, sussumendo la fattispecie sotto l’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Avverso tale sentenza le ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto del giudice d’appello. Il Ministero della Difesa resisteva, eccependo l’inammissibilità della censura per difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità afferente al rispetto del termine per il deposito dell’atto notificato. L’art. 180, comma 1, c.g.c., nel testo emendato dal d.l. n. 44/2021, impone il deposito dell’atto di impugnazione notificato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle notifiche eseguite.
Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa della disposizione. Nella versione originaria, in vigore dal 2016, la norma richiamava espressamente i giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Il correttivo del 2019 aveva eliminato il riferimento alla revocazione e all’opposizione di terzo, limitando l’obbligo ai soli giudizi d’appello. La novella del 2021 ha nuovamente esteso il termine decadenziale, eliminando l’incipit “nei giudizi d’appello” e mantenendo il generale riferimento all'”atto d’impugnazione”, idoneo a ricomprendere anche il ricorso per revocazione.
La Corte ha osservato che, pur trovando il mezzo revocatorio autonoma disciplina nell’art. 203 c.g.c., al deposito del ricorso nei termini di cui all’art. 178 c.g.c. si aggiunge un ulteriore obbligo di deposito del ricorso con la prova delle avvenute notificazioni. Nel caso concreto, la notifica era avvenuta il 25 settembre 2023, mentre il deposito con la prova delle notifiche era intervenuto solo il 4 dicembre 2023, ben oltre la scadenza del termine, fissata al 25 ottobre 2023.
La Corte ha precisato che l’intempestività del deposito è rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un termine previsto dalla legge a pena di decadenza. Non trova applicazione l’art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché la questione è di puro diritto: secondo la giurisprudenza di legittimità citata, l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto o miste. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la definizione del giudizio su una sola questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.