Revocazione per dolo processuale dell’INPS e omessa notifica del decreto di fissazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 38 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte dei conti, il dolo processuale di cui all’art. 202, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. presuppone un’attività intenzionalmente fraudolenta, concretatasi in artifici o raggiri oggettivamente diretti e idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità. Non integrano la fattispecie il mendacio, la reticenza o il mero silenzio su circostanze sfavorevoli, se non costituiscono elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta. L’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza genera una nullità sanabile mediante rinnovazione, e non una vera e propria inesistenza dell’atto. Il contrasto con altro giudicato rileva solo se questo preesiste alla sentenza revocanda.

Il Fatto

Con sentenza di primo grado la Sezione regionale per l’Umbria aveva riconosciuto a tre pensionati il diritto alla rideterminazione del trattamento con l’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, condannando l’INPS al ricalcolo e al rimborso degli arretrati. Il giudice d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, applicando sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 il coefficiente annuo del 2,44%.

I pensionati hanno allora impugnato per revocazione la sentenza d’appello, deducendo il dolo dell’INPS, che nell’atto di appello aveva dichiarato la sentenza di primo grado “non notificata” pur essendogli stata notificata, e l’errore di fatto del collegio, che aveva ritenuto tempestivo un gravame in realtà tardivo. Hanno inoltre eccepito l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza e il contrasto con un giudicato formatosi nelle more.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello definito con la sentenza impugnata, fondata sulla mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza. Il motivo non ha pregio: secondo la consolidata giurisprudenza contabile, da tale omissione deriva una mera nullità, sanabile mediante rinnovazione, e non un’inesistenza radicale. Il collegio richiama le regole degli artt. 181 e 182 cod. giust. cont. e il disposto dell’art. 43 cod. giust. cont., che non commina alcuna decadenza per la violazione del termine di notifica fissato dal giudice. Poiché gli appellati non si erano costituiti, l’INPS ha notificato l’ordinanza di rinnovazione nel domicilio digitale eletto, regolarizzando il contraddittorio e ponendo le controparti in condizione di difendersi.

Nel merito, il dolo revocatorio non è configurabile. Il motivo ricalca l’art. 395, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., e la Corte ne mutua i principi di legittimità: serve un’attività deliberatamente fraudolenta, non la semplice violazione dell’obbligo di lealtà processuale. La dichiarazione contenuta nell’atto di appello è idonea a fondare il convincimento del giudice sulla tempestività del gravame, ma non esprime la volontà di ledere il diritto della controparte a eccepirne la tardività.

La Corte valorizza il contesto di massa delle controversie pensionistiche, che rende verosimile l’errore materiale negli atti prodotti in serie, e la dislocazione della notifica presso la sede provinciale dell’Avvocatura dell’Istituto, che può aver reso più difficoltosa l’acquisizione delle informazioni da parte della sede centrale. Tali elementi sono sufficienti a presumere la buona fede dell’ente. Gli odierni ricorrenti, inoltre, non costituitisi in appello, non avevano prodotto la documentazione attestante la notifica della sentenza: opera il principio di autoresponsabilità e la regola dell’art. 2697 cod. civ..

Quanto all’errore di fatto, manca la prova che al giudice dell’appello fosse percepibile la tardività del gravame, perché la documentazione relativa alla notifica è stata acquisita solo in sede revocatoria. L’errore di fatto revocatorio esige una falsa percezione della realtà obiettivamente rilevabile dagli atti, non l’omessa valutazione di fatti rilevanti. Il secondo motivo è infine inammissibile: il giudicato contrastante deve preesistere alla sentenza revocanda, mentre nel caso di specie il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sarebbe semmai effetto dell’accoglimento della revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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