Il giudizio di ottemperanza contabile non può ampliare il contenuto del giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 176 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti, disciplinato dagli artt. 217 e 218 del d.lgs. n. 174/2016, si propone al giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si tratta, previa diffida notificata alla pubblica amministrazione. In tale sede il giudice non può riconoscere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, né può esaminare domande non contenute nel suo decisum, dovendo l’ottemperanza essere calibrata sull’effettivo contenuto della pronuncia e sul thema decidendum del giudizio di cognizione. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’ottemperanza fissando un termine perentorio e può nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore e persistente inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un trattamento pensionistico, aveva ottenuto una sentenza favorevole dalla stessa Sezione giurisdizionale che ne aveva accertato il diritto alla rideterminazione della pensione, a decorrere dal congedo, tenendo conto della progressione stipendiale riconosciuta in sede di giudizio ordinario. La pronuncia era stata notificata in forma esecutiva all’Istituto previdenziale, era passata in giudicato, ma l’amministrazione era rimasta inadempiente. Dopo una diffida rimasta senza esito, il pensionato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dal codice della giustizia contabile.
L’INPS, costituitosi, ha dichiarato di essersi attivato per la riliquidazione della pensione, rimettendosi comunque alle determinazioni del giudice.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando la regolare proposizione del ricorso dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza e l’assolvimento dell’onere della previo diffida ex art. 218 c.g.c. Ha quindi richiamato la natura del giudizio di ottemperanza quale ipotesi di giurisdizione di merito, attributiva al giudice del potere di sostituirsi all’amministrazione per realizzare l’adeguamento della situazione al comando definitivo rimasto inevaso, anche quando occorra emanare provvedimenti discrezionali.
La Corte ha, nondimeno, precisato il limite invalicabile di tale giurisdizione: in sede di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello già affermato, né possono essere proposte domande estranee al contenuto della sentenza da eseguire. L’esatta ottemperanza va pertanto commisurata alla concreta realtà processuale del giudizio di cognizione e all’effettivo contenuto del provvedimento, senza possibilità di dilatare la statuizione fino a ricomprendervi elementi non contemplati.
Applicando tali principi al caso di specie, il giudice ha rilevato che la sentenza n. 5/2025 aveva accertato il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico e alla corresponsione delle differenze, oltre rivalutazione e interessi, e che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Non risultando impugnata la pronuncia e decorso il termine lungo per l’appello, il ricorso è stato accolto.
La Corte ha ordinato all’INPS di eseguire la sentenza e di corrispondere le differenze pensionistiche entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, nominando sin da ora il commissario ad acta nella persona del direttore pro-tempore della sede INPS di Torino per il caso di perdurante inottemperanza, con liquidazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.