Revocazione per omessa percezione della memoria sullo ius superveniens sanzionatorio (Cass. civ. Sez. V n. 4252 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, l’omessa percezione della questione di applicabilità dello ius superveniens in materia di sanzioni tributarie, prospettata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. tempestivamente depositata, integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. L’errore revocatorio consiste nell’erronea percezione degli atti di causa e non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. Esso deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza, della semplice rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti, e dell’essenzialità ai fini della decisione. Il giudice della revocazione accerta il difetto di statuizione sulla questione ritualmente introdotta e, in fase rescissoria, cassa la decisione di merito limitatamente all’aspetto sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con una precedente sentenza, aveva rigettato il ricorso proposto da una società contribuente avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Puglia. Quest’ultima aveva confermato l’accertamento dell’Ufficio in ordine all’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nel giudizio di legittimità la società aveva depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per sottoporre all’attenzione della Corte lo ius superveniens in materia sanzionatoria.
La sentenza di rigetto non aveva però esaminato quella questione. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte, deducendo l’errore di fatto in cui il giudice di legittimità sarebbe incorso per non avere valutato la disciplina sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso per revocazione si fonda sull’unico motivo dell’errore di fatto commesso dalla sentenza impugnata. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità — Sezioni Unite n. 5303 del 1997, Sezioni Unite n. 26022 del 2008, Sezioni Unite n. 13181 del 2013 — che delinea i confini dell’istituto.
L’errore di fatto deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa, cioè nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Il fatto oggetto dell’errore non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, e la realtà desumibile dagli atti non deve essere stata contestata dalle parti. Non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve presentare i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo.
La Corte ricorda inoltre che l’errore revocatorio è configurabile in caso di omessa percezione dell’esistenza di un motivo di ricorso o di questioni ritenute implicitamente assorbite (Sezioni Unite n. 23833 del 2015; n. 1897 del 2022). Con specifico riferimento allo ius superveniens sanzionatorio, esso è applicabile anche in sede di revocazione, purché l’entrata in vigore si sia realizzata dopo la proposizione del ricorso o del controricorso e l’innovazione sia stata evidenziata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. (Cass. n. 17479 del 2022).
Nel caso concreto, l’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 ha inciso, dal 01.01.2016, sul regime sanzionatorio degli artt. 1, 6 e 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, prevedendo sanzioni più favorevoli al contribuente. La relativa questione era stata prospettata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., unica difesa utile dopo l’entrata in vigore della lex mitior. Alla Corte era dunque mancata la percezione della questione e la correlativa statuizione.
Il ricorso è pertanto accolto. La Corte revoca in parte qua la sentenza impugnata in sede rescindente e, in sede rescissoria, cassa la pronuncia della CTR limitatamente all’aspetto sanzionatorio e alla determinazione delle spese, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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