Inammissibile la censura sull’interpretazione negoziale se non si riportano le clausole (Cass. civ. Sez. III n. 10924 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che investe l’interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile quando la parte non riporti il tenore delle clausole stesse, così violando il vincolo alla specificità della censura imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Non è consentito, altresì, dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una delle plurime interpretazioni astrattamente possibili, poiché la sentenza impugnata non deve essere l’unica plausibile, essendo sufficiente che rientri tra quelle ragionevolmente sostenibili. Il profilo fiscale, apoditticamente collegato alla tesi ricostruttiva della parte, resta logicamente subordinato alla qualificazione negoziale accertata, giacché il regime tributario segue e non precede quello contrattuale.

Il Fatto

Una società convenne in giudizio un’altra società, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma pretesa a titolo restitutorio, per asserito inadempimento di un contratto di “listing” pluriennale. Il Tribunale accolse l’opposizione e la pronuncia fu confermata in appello, sul rilievo che dalla documentazione prodotta non emergeva alcun obbligo di effettuare determinati acquisti né la conseguente esibizione in scaffale, residuando soltanto un impegno unilaterale al versamento di un contributo d’inserimento, con durata biennale.

La società attrice nel primo grado, affermandosi subentrante alla contraente originaria in forza di un contratto di concessione di vendita e distribuzione in esclusiva, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo anzitutto da una questione di legittimazione. Non è dato comprendere come il contratto di concessione intercorso tra la contraente originaria e la ricorrente possa aver determinato il subingresso invocato per legittimare il gravame. In alcuna delle clausole emerge una simile successione nel preteso credito, poiché la previsione contrattuale richiamata discorre di subingresso nei rapporti contrattuali, commerciali e legali, con applicazione dei listini in vigore.

La regolazione pattizia, ha precisato la Corte, si riferisce a rapporti negoziali in corso, mentre l’accertamento di merito ha collocato i rapporti come esauriti tra il 2009 e il 2010. Nella prospettiva attorea si ipotizza invece una durata non inferiore a cinque anni, senza che da ciò possa evincersi la ragione per cui si tratterebbe di un rapporto ancora in essere e oggetto del discusso subentro.

La Corte ha poi rilevato che la ricorrente non riporta il tenore delle clausole contrattuali che pone in discussione, violando così il vincolo alla specificità della censura previsto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis secondo Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019. Né risulta illustrato nel dettaglio il contenuto da cui evincere l’implicita conclusione del contratto di “listing”.

Il motivo tende, inoltre, a sollecitare una diversa ermeneutica negoziale, come tale riservata al giudice di merito. La critica in sede di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata: quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili letture. Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che ne aveva proposto una poi disattesa dolersi del fatto che sia stata privilegiata l’altra, come affermato da Cass., n. 28319 del 2017. Quanto ai profili fiscali, apoditticamente correlati alla tesi ricostruttiva, la Corte ha osservato che il regime tributario segue e non precede, logicamente, quello negoziale. La soccombenza ha retto la condanna alle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *