Usucapione: omessa pronuncia sull’eccezione di legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. II n. 17724 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il giudice di appello che ometta di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di titolarità e di legittimazione del cessionario del credito, ritualmente sollevata dalla parte, incorre nella nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente illegittimità della condanna alle spese in favore della medesima cessionaria. L’animus possidendi non può ritenersi sussistente in capo al soggetto che abbia riconosciuto la proprietà altrui sottoscrivendo il contratto di mutuo fondiario, e tale carenza non consente di scindere la posizione del convivente, che resta detentore autonomo della res e non può usucapirla finché duri lo stato di convivenza.

Il Fatto

Due soggetti citavano in giudizio una società a responsabilità limitata davanti al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare l’acquisto per usucapione della proprietà di un’unità immobiliare. Nel giudizio intervenivano il condominio, per il recupero di oneri insoluti, e un istituto bancario, che rappresentava come il garante del mutuo fondiario fosse socio e consigliere della società convenuta. Il Tribunale respingeva la domanda.

La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, rilevando che il garante, sottoscrivendo il contratto di mutuo, aveva riconosciuto la proprietà del bene in capo alla società, con esclusione dell’animus possidendi, e che la posizione della coniuge convivente non poteva essere scissa da quella del marito. Avverso tale sentenza gli originari attori proponevano ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il primo motivo e rigetta i restanti. Con la prima doglianza i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale non si sarebbe espressa sull’eccezione di carenza di titolarità e legittimazione in capo alla società cessionaria del credito.

Il motivo è fondato. La Corte rileva che l’eccezione era stata puntualmente sollevata a verbale dal difensore degli appellanti e richiamata nella comparsa conclusionale. La sentenza impugnata non l’ha esaminata, pur essendo essa idonea a escludere la regolare partecipazione al giudizio della cessionaria, con evidenti conseguenze in ordine alla liquidazione delle spese del grado. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché si proceda all’esame dell’eccezione.

Il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente, sono infondati. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione del fatto attiene alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. I n. 3340 del 5 febbraio 2019). La motivazione della Corte d’appello risulta plausibile e immune da vizi logici, e il richiamo erroneo all’art. 5 del contratto di mutuo è riferibile, per mero lapsus, all’art. 6.

Nessuna violazione dell’art. 1141 cod. civ. è ipotizzabile, poiché la presunzione di possesso utile all’usucapione non opera quando la relazione con il bene non consegua a un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario (Sez. II n. 27411 del 25 ottobre 2019; Sez. II n. 27432 del 30 dicembre 2014). Quanto al vizio motivazionale, la Corte richiama la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denunciabile solo nelle ipotesi di motivazione apparente o perplessa (Sez. Un. n. 8053 del 7 aprile 2014).

Il quarto e il quinto motivo sono destituiti di fondamento. La Corte afferma che il compossedere non consiste nell’esercizio solidaristico di un’unica signoria, ma nella confluenza sulla stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti a distinti diritti. Il convivente del detentore, in ragione della sola convivenza, non è compossessore, ma detentore autonomo e non può usucapire (Sez. II n. 9786 del 14 giugno 2012). Poiché neppure il marito è stato riconosciuto titolare dell’animus possidendi, la posizione della coniuge non può ritenersi differente.

La Corte fissa così il principio: se un soggetto è privo dell’animus possidendi, ai fini della pretesa usucapione non può ritenersi differente la posizione del convivente, partito da una posizione di detenzione qualificata, esercitabile finché duri lo stato di convivenza. Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo, con rigetto dei rimanenti e rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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