Revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. solo per errore percettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20369 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è consentita, giusta l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., esclusivamente nel caso previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cioè per errore percettivo. Tale vizio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti e documenti di causa, sempre che il fatto non sia stato punto controverso oggetto della sentenza impugnata. Non integra il paradigma normativo la deduzione di errori di valutazione in senso stretto, né la prospettazione di una errata percezione delle prove. Il ricorso che non si conformi a tale rigoroso perimetro è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli, emessa in una controversia di lavoro. Con una precedente ordinanza questa Corte aveva rigettato il ricorso principale e quello incidentale proposto dai controricorrenti, quali eredi di una terza parte.

Avverso quella ordinanza la ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., articolando quattro motivi e depositando successiva memoria. I controricorrenti hanno resistito con controricorso. La questione giunge così nuovamente davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare se le censure dedotte integrino o meno il vizio revocatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disposizione di riferimento: l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. ammette la revocazione dei propri provvedimenti solo nel caso dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 30470/2023), la Corte ribadisce che l’errore percettivo presuppone una falsa percezione della realtà o una svista materiale, con la precisazione che il fatto non deve essere stato punto controverso oggetto della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, la ricorrente assume che la precedente ordinanza avrebbe rappresentato in modo del tutto errato i fatti, riportando un passo della motivazione del Tribunale. La Corte rileva che in quel punto dell’ordinanza non era stata considerata alcuna specifica parte della motivazione del Tribunale: si era semplicemente affermato che era stata la Corte d’appello, e non il Tribunale, a ritenere che parte degli importi portati negli assegni fosse stata destinata al pagamento delle retribuzioni. Nelle restanti considerazioni la ricorrente non denuncia errori di percezione su fatti, ma errori di valutazione in senso stretto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la ricorrente confonde la parte in cui la Corte aveva sintetizzato il contenuto del motivo di ricorso per cassazione con la risposta data allo stesso. La Corte non aveva accreditato quanto sostenuto in fatto, ma prima aveva dato conto della deduzione della ricorrente e poi aveva giudicato quel motivo inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza.

Anche la censura relativa al terzo motivo è inammissibile. Nelle poche righe che componevano quel motivo non si faceva alcun cenno al verbale di udienza richiamato dalla ricorrente, che per giunta non era indicato tra gli atti o documenti depositati. Quanto all’ultimo motivo, la ricorrente non denuncia un errore percettivo su fatti, bensì una errata percezione delle prove, senza considerare che il motivo era stato giudicato inammissibile.

La Corte dichiara dunque inammissibile l’istanza di revocazione e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, con il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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