Omessa contribuzione per quasi quattro anni: giusta causa di dimissioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6166 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dimissioni per giusta causa, l’omesso versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale per l’intera durata del rapporto di lavoro, protrattosi per un considerevole lasso di tempo (nella specie, quasi quattro anni), integra un inadempimento datoriale di gravità tale da configurare la giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. La valutazione della gravità dell’inadempimento è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Il requisito dell’immediatezza del recesso non coincide con un rapporto meramente temporale tra dimissioni e inadempimento, dovendosi invece valutare se sia intercorso un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere il nesso causale. Le tutele previdenziali apprestate dall’ordinamento, quali il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non elidono la lesione del rapporto fiduciario, su un piano diverso, cagionata dal costante e reiterato mancato pagamento dei contributi.
Il Fatto
Una lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, adducendo che la società datrice di lavoro non le aveva mai versato i contributi previdenziali e assistenziali. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) erogava la prestazione di disoccupazione NASpI per il periodo giugno-settembre 2019, ma respingeva la successiva domanda di liquidazione anticipata del trattamento, in ragione delle dimissioni rassegnate. La lavoratrice adiva quindi il giudice per ottenere la liquidazione anticipata, vedendo accolta la propria domanda in primo grado. La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia, ritenendo sussistente la giusta causa di dimissioni e irrilevanti gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento per i casi di mancato versamento della contribuzione. Avverso tale sentenza, l’Inps proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’eccepita inammissibilità del ricorso, rilevando che le nuove contestazioni dell’Istituto non integravano elementi di fatto nuovi, ma mere contestazioni di diritto sui profili necessari ai fini dell’integrazione del requisito normativo della giusta causa. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, è consolidata nel ritenere che il totale inadempimento dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale configuri giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. (citando i precedenti n. 3220/1980 e n. 3222/1980).
Nel caso di specie, l’accertamento di fatto, non censurato dall’Inps, aveva stabilito che per l’intera durata del rapporto, dal 2.10.2015 al 27.5.2019, non fu mai versata alcuna contribuzione: un lasso temporale di quasi quattro anni. Tale inadempimento prolungato, ad avviso della Corte, ha determinato il venir meno del rapporto fiduciario e del legittimo affidamento della lavoratrice circa il futuro adempimento degli obblighi datoriali, conformemente alla nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c.
Quanto alla valutazione della gravità dell’inadempimento, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento (Cass. n. 12768/1997, seguita da n. 1542/2000 e n. 24477/2011) secondo cui tale sindacato è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Nel caso concreto, la motivazione resa dalla Corte d’appello è stata ritenuta congrua.
La Corte ha infine respinto il richiamo dell’Inps al precedente n. 1339/1983, relativo all’omessa regolarizzazione tollerata per lungo tempo e priva di effetti pregiudizievoli. Ha precisato che il nesso di immediatezza non è solo un rapporto temporale tra le dimissioni e l’inadempimento, potendo sussistere anche quando il recesso non segue direttamente i fatti, dovendosi intendere come valutazione di un lasso di tempo ragionevole che non recida la causalità. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva rassegnato immediatamente le dimissioni alla conoscenza dell’omissione contributiva, sicché nulla era stato tollerato nel corso del rapporto.
Da ultimo, la Corte ha rimarcato l’infondatezza delle considerazioni dell’Istituto circa la sufficienza delle tutele previdenziali (principio di automaticità ex art. 2116 c.c. e costituzione della rendita vitalizia) a sterilizzare gli effetti negativi dell’inadempimento. Tali rimedi, predisposti a tutela della parte debole del rapporto, non elidono la lesione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, che si colloca su un piano completamente diverso, conseguente al costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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