Ricorso per revocazione improcedibile senza deposito atti e procura (Cass. civ. Sez. III n. 14969 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza o ordinanza di legittimità è improcedibile quando il ricorrente non deposita gli atti impugnati, la procura speciale e le ricevute di notifica del ricorso, in violazione dei nn. 2) e 3) dell’art. 369 cod. proc. civ.. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una svista percettiva immediatamente percepibile e non in un errore di giudizio. Non integra errore revocatorio il giudizio della Corte sull’osservanza dei requisiti di chiarezza, tassatività e specificità dei motivi di ricorso, né la pretesa omissione di esame di alcune argomentazioni: si tratta di errori di giudizio, estranei al rimedio.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso, a sua volta diretto contro una sentenza di appello. Con un unico motivo censura l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nel ravvisare la violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo di aver esposto analiticamente i motivi e di aver indicato le norme violate. Invoca inoltre la nullità della sentenza di appello, asseritamente sottoscritta dal solo Presidente e non dal giudice estensore.
L’intimato non svolge difese in sede di legittimità. L’abrogazione dell’art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. e la nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. conducono alla trattazione in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale assorbente. La ricorrente non ha dato prova della notifica del ricorso all’intimato mediante deposito delle ricevute, non ha allegato alcuno dei provvedimenti impugnati e non ha depositato la procura, soltanto genericamente richiamata come annessa. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per violazione delle disposizioni dei nn. 2) e 3) dell’art. 369 cod. proc. civ.
La Corte precisa poi che, oltre alle ragioni di improcedibilità, il ricorso sarebbe comunque manifestamente inammissibile. La doglianza sulla mancata declaratoria di nullità della sentenza di appello è giudicata pretestuosa: la sottoscrizione del Presidente, che nell’ambito del collegio aveva assunto anche le funzioni di relatore ed estensore, esclude il dedotto difetto.
Sul piano sostanziale, il provvedimento ricostruisce i presupposti della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. L’errore deve consistere in una svista percettiva immediatamente percepibile, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, senza necessità di indagini ermeneutiche. Deve inoltre essere essenziale e decisivo, riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo, nonché vertere su un fatto non oggetto di discussione nel processo.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, secondo cui resta estraneo al rimedio l’error iuris, l’errata interpretazione dei motivi di ricorso e la valutazione delle risultanze processuali. In particolare, non è configurabile errore revocatorio il giudizio sulla violazione dei principi di autosufficienza, tassatività e specificità dei motivi, né la pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune argomentazioni, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio.
Applicando tali principi, l’errore denunciato resta fuori dal paradigma revocatorio: esso critica il giudizio del Collegio sull’osservanza dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., basato sull’interpretazione dei requisiti del ricorso e traducibile semmai in errore di giudizio. La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso. Non provvede sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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