Riduzione d’ufficio della penale: necessario il contraddittorio preventivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 13024 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di riduzione ad equità della penale, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., integra una questione mista di fatto e di diritto, che il giudice può rilevare d’ufficio solo previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c.. Ove il giudice decida la riduzione senza aver segnalato alle parti la questione rilevata d’ufficio, la sentenza è soggetta a cassazione se l’error in iudicando sia in concreto consumato. L’esercizio del potere di riduzione resta comunque subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per valutare l’eccessività della penale, che deve risultare ex actis.
Il Fatto
Una società, ammessa a un finanziamento del fondo sociale europeo per un progetto formativo nel settore del restauro, presentava il rendiconto finale delle spese con grave ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla disciplina regionale. La Regione applicava la penale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, come previsto dalla delibera di giunta richiamata nell’atto di adesione sottoscritto dalla società.
Adita dalla società, la Corte d’appello di Venezia, pur rigettando il gravame, riteneva la penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse creditorio e, esercitando il potere di riduzione d’ufficio, la riduceva a una misura ritenuta equa. Avverso tale statuizione la Regione proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del contraddittorio per non essere stata messa in condizione di controdedurre sulla questione della riduzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 101 c.p.c., esaminato preliminarmente per ragioni di pregiudizialità logica, assorbendo i restanti. Il giudice di legittimità ha ricordato che, quando una questione di puro diritto viene esaminata d’ufficio senza segnalazione alle parti (c.d. terza via), la nullità della sentenza non sussiste, essendo denunciabile in cassazione solo l’eventuale error in iudicando in concreto consumato. Diverso è il caso in cui la questione sia di fatto o mista: in tale ipotesi la parte soccombente può dolersi della violazione del dovere di segnalazione, che ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere una rimessione in termini.
La Corte ha quindi qualificato la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. come questione mista di fatto e di diritto. Se è vero che il potere di riduzione può essere esercitato d’ufficio, anche quando la penale sia prevista a favore della pubblica amministrazione, la valutazione dell’eccessività esige la considerazione dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento, sicché l’esercizio del potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti, dovendo l’eccessività risultare ex actis.
Da tale natura mista della questione, ha desunto la necessità di un previo contraddittorio tra le parti prima che il giudice proceda alla riduzione d’ufficio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ridotto la penale senza consentire alla Regione di illustrare le proprie difese. La ricorrente aveva peraltro indicato il tenore delle argomentazioni che avrebbe potuto svolgere, relative alla natura non sinallagmatica del rapporto di finanziamento e alla funzione squisitamente pubblicistica della penale, connessa all’esigenza di evitare il disimpegno automatico dei fondi comunitari. Proprio il tenore di tali difese, ha osservato la Corte, rendeva manifesta la natura mista della questione e, conseguentemente, la violazione del contraddittorio.
In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità e dovrà sentire le parti sulla questione della riduzione d’ufficio della penale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.