Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio e presunzioni (Cass. civ. Sez. V n. 14968 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa, l’incompletezza dei documenti di trasporto e i prelevamenti di denaro contestuali ai pagamenti. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale prova non può ritenersi assolta con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento adoperati, poiché essi sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cremona due avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria aveva rettificato, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, i suoi redditi per i periodi d’imposta dal 2011 al 2015, irrogando sanzioni. La Commissione respingeva il ricorso e il successivo appello del contribuente seguiva identica sorte.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia riteneva che l’Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente non aveva dimostrato l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la ripartizione dell’onere della prova in tema di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo che i giudici d’appello avessero considerato sufficienti i soli elementi sintomatici dell’inesistenza soggettiva, senza valutare i profili del contribuente. La Corte ha giudicato il motivo non fondato.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato, citando Cass. n. 9723/2024 e Cass. n. 28628/2021, secondo cui l’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto con presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Il contribuente deve invece provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

I giudici d’appello avevano rilevato una pluralità di elementi connotati dai requisiti della prova presuntiva: assenza fisica di depositi presso la sede legale, assenza di acquisti di materiale ferroso da parte delle società fornitrici tali da giustificare quello rivenduto, documenti di trasporto incompleti o inattendibili, prelevamenti di denaro contante e assegni contestuali ai pagamenti. A fronte di ciò, il contribuente si era limitato a invocare il valore probatorio delle risultanze della propria contabilità.

La Corte ha quindi respinto la tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto provare anche che il contribuente non aveva mai ricevuto le operazioni, ritenendo le circostanze dimostrate dall’Ufficio ampiamente sufficienti a supportare la pretesa.

Il secondo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame della circostanza dell’effettiva rivendita dei materiali, è stato dichiarato inammissibile e, in ogni caso, infondato. Esso era in realtà volto a sollecitare un riesame del materiale probatorio, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Nel merito, il ricorrente pretendeva di attribuire rilievo probatorio, tramite il meccanismo della non contestazione, alle fatture della propria contabilità, dalle quali non può trarsi adeguata controprova rispetto alle presunzioni che sorreggono il credito erariale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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