Revocazione ordinanza tributaria, censure su notifica mascherano dissenso (Cass. civ. Sez. V n. 22269 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non integra l’errore di fatto la dedotta mancanza di annotazioni sull’avviso di ricevimento relative al luogo di rinvenimento del consegnatario e all’autorizzazione alla ricezione, quando la Corte abbia qualificato la notifica come perfezionatasi per compiuta giacenza. Le censure che contestano la valutazione giuridica delle modalità di notifica a mezzo postale mascherano, in realtà, una non condivisione delle ragioni poste a base del provvedimento e sono pertanto inammissibili, non trattandosi di errore percettivo ma di asserito malgoverno di norme e principi.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale. In quella sede la Corte aveva ritenuto ritualmente perfezionata la notifica dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’amministrazione tramite servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con atto restituito al mittente per compiuta giacenza, essendo irrilevante che la raccomandata informativa fosse stata consegnata a persona diversa dal destinatario, che aveva sottoscritto il documento senza annotazione sulla propria qualità.

Il ricorso per revocazione si fonda su sei motivi, articolati in via principale e subordinata, tutti incentrati sul preteso errore di fatto in cui la Corte sarebbe incorsa nell’aver considerato presenti in atti elementi documentali in realtà inesistenti. L’Agenzia delle Entrate resiste, costituendosi però tardivamente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e delinea il perimetro dell’errore di fatto nel giudizio di revocazione. Le censure dell’istante si appuntano essenzialmente su due asserite mancanze: l’annotazione che il terzo sottoscrittore fosse stato rinvenuto presso l’abitazione del destinatario e l’autorizzazione del contribuente al terzo di apporre la firma.

Il ragionamento muove dalla constatazione che l’ordinanza impugnata si è sviluppata su un piano squisitamente giuridico. La comunicazione di avvenuto deposito era stata consegnata a persona diversa dal destinatario, circostanza pacifica tra le parti. Su questo dato la Corte aveva affermato che è sufficiente che l’avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’agente postale, non dovendo risultarne la qualità del consegnatario né la sua relazione con il destinatario.

Non vi è, pertanto, alcun errore percettivo. Come osserva il Collegio, l’art. 395 cod. proc. civ. presuppone che la Corte abbia considerato sussistenti evidenze non acquisite agli atti, mentre nel caso di specie la pronuncia non ha ritenuto presenti le asserite annotazioni, prescindendone totalmente in quanto giuridicamente irrilevanti. Chi ha ricevuto l’avviso non poteva che essere stato rinvenuto presso l’indirizzo di recapito, senza necessità di annotazione di una circostanza autoevidente.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che sia stato confuso il plico dell’atto impositivo con la ricevuta della comunicazione di avviso di deposito, avendo l’ordinanza impugnata diffusamente illustrato la differenza tra i due avvisi. Il sesto motivo, infine, contesta la valutazione giuridica sulle modalità di notifica ed è apertamente fondato su un presunto contrasto con l’orientamento della Corte, rivelando il carattere non revocatorio della doglianza.

Le censure mascherano, sotto il dedotto rimedio, una non condivisione delle ragioni giuridiche della decisione, inammissibile nel giudizio di revocazione. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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