Rapporti OLAF hanno piena valenza probatoria nei giudizi doganali (Cass. civ. Sez. V n. 9125 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Reg. CE n. 1073/1999, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; spetta al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. Ai fini dell’emissione degli atti impositivi l’amministrazione doganale può quindi limitarsi a richiamare tali accertamenti, non essendo tenuta a indicare gli specifici riscontri posti a sostegno degli stessi, fermo restando che i rapporti OLAF restano sottoposti alle regole di valutazione probatoria proprie del giudizio di merito. L’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi, di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, presuppone la genuinità del certificato di origine e richiede la prova della sussistenza cumulativa dell’errore imputabile alle autorità competenti, della sua non riconoscibilità nonostante diligenza ed esperienza, e dell’osservanza degli obblighi dichiarativi: la buona fede dell’importatore non ha valenza in re ipsa e non rileva, per il rappresentante doganale indiretto, l’esimente prevista dal citato art. 220.

Il Fatto

L’amministrazione doganale, all’esito di una segnalazione degli organi esecutivi dell’OLAF, accertava che una società importatrice aveva introdotto, negli anni 2011 e 2012, prodotti realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale. Rilevata la violazione dei regolamenti istitutivi del dazio antidumping, l’amministrazione procedeva alla revisione documentale delle bollette doganali ed emetteva avvisi di rettifica e atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’importatrice e dello spedizioniere doganale, quale rappresentante indiretto.

La CTP di Milano, riuniti i ricorsi delle società contribuenti, li accoglieva; la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’amministrazione, ritenendo non provata la partecipazione delle società alla frode e sussistente la loro buona fede. L’amministrazione ricorre per cassazione; le società resistono con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la difesa erariale censura la sentenza d’appello per aver disconosciuto valore probatorio agli accertamenti OLAF. Il motivo è fondato. In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. L’art. 9, comma 2, del Reg. CE n. 1073/1999 equipara la relazione finale e le relazioni degli ispettori nazionali, sicché sono utilizzabili anche i documenti acquisiti e le informazioni ottenute nel corso delle indagini, compresi i verbali delle operazioni di missione, non rilevando esclusivamente il rapporto finale.

I giudici di appello hanno violato il riparto dell’onere probatorio, disconoscendo valore agli accertamenti e pretendendo dall’amministrazione l’indicazione degli specifici riscontri individuati dalle autorità filippine, nonostante la nota del Bureau of Custom attestasse la falsificazione dei codici e la provenienza delle merci da Taiwan. I rapporti OLAF restano peraltro sottoposti alle regole di valutazione probatoria del giudizio di merito, da confrontarsi con le eventuali prove contrarie offerte dalla parte contribuente, valutazione che la CTR ha omesso.

È parimenti fondato il motivo sulla buona fede delle società. L’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario preclude la contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale in presenza di un errore dell’autorità doganale e della buona fede dell’operatore. L’esenzione presuppone la genuinità del certificato di origine, regolare sotto il profilo formale e sostanziale, e richiede la prova cumulativa dell’errore imputabile alle autorità competenti, della sua non riconoscibilità nonostante diligenza ed esperienza, e dell’osservanza degli obblighi dichiarativi. L’errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, ma richiede un comportamento attivo delle autorità. La buona fede non ha valenza in re ipsa e incombe all’importatore la prova della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui l’importatore può invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b) solo al ricorrere delle tre condizioni cumulative, non sussistendo tale affidamento qualora, avendo ragioni per dubitare dell’esattezza del certificato, si sia astenuto dall’informarsi. Quanto alla posizione del rappresentante indiretto, non rileva l’esimente della buona fede dell’importatore di cui all’art. 220 CDC, ma trovano applicazione gli artt. 302 T.U. dogane e 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472/1997, con diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. I giudici di appello hanno ritenuto la buona fede delle società senza evidenziare un errore imputabile alle autorità filippine e ponendo erroneamente a carico dell’amministrazione l’onere di provare la partecipazione alla frode.

Infine, il motivo di ricorso incidentale è infondato quanto alla pretesa carenza di legittimazione passiva dello spedizioniere, solidalmente responsabile quale soggetto dichiarante, e inammissibile per difetto di interesse quanto alla seconda censura; la Corte ribadisce che rispondono solidalmente dell’obbligazione doganale anche i soggetti che alla introduzione irregolare abbiano partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era irregolare. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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