Revocazione della pronuncia di Cassazione e limiti dell’errore di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33646 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ. che si risolva in una non consentita impugnazione dell’ordinanza perché non condivisa.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva ottenuto dalla Corte d’appello il riconoscimento del diritto all’inquadramento in un livello contrattuale superiore e la condanna della società datrice al pagamento delle relative differenze retributive.

La società aveva proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con una precedente ordinanza, in accoglimento dei primi due motivi, aveva cassato con rinvio la sentenza di appello per un nuovo esame, rilevando che la lavoratrice non aveva indicato espressamente le declaratorie contrattuali invocate e che il contratto collettivo richiamato era diverso da quello applicato dal datore di lavoro, mai prodotto in atti.

La lavoratrice ha allora proposto ricorso per revocazione di quella ordinanza, deducendo un duplice errore di fatto: di avere essa prodotto il contratto collettivo in versione integrale, così adempiendo all’onere allegatorio e probatorio, e di avere l’ordinanza erroneamente affermato una differenza tra le declaratorie dei due contratti collettivi. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro dell’errore revocatorio, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una falsa percezione documentale, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, che induca il giudice ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontestabilmente non risulta o risulta dai documenti.

La Corte ribadisce che tale errore non può investire l’attività interpretativa e valutativa, deve presentare i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva l’assenza dei requisiti richiesti. La sufficienza della produzione del contratto collettivo ai fini dell’indicazione espressa delle declaratorie contrattuali invocate costituisce una questione valutativa. L’individuazione dell’onere probatorio relativo alla produzione in giudizio del contratto collettivo applicato al rapporto integra invece una questione interpretativa. Né può configurarsi l’ulteriore requisito dell’estraneità del fatto al contraddittorio, poiché le questioni dedotte erano già state oggetto di discussione tra le parti e di specifica motivazione nell’ordinanza impugnata.

Le doglianze si risolvono così in una critica delle conclusioni motivate cui è giunta l’ordinanza, non rivedibili in sede di revocazione a prescindere da qualsiasi valutazione sulla loro condivisibilità. Esse sollecitano un rinnovato giudizio sui motivi del ricorso per cassazione e sono pertanto inammissibili: le questioni controverse saranno oggetto del giudizio di rinvio.

Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dei procuratori della società dichiaratisi antistatari, nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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