Classamento catastale interporto: rileva la destinazione oggettiva, non la qualifica pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 33644 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, nelle categorie catastali del gruppo E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale, ovvero ad usi diversi, che presentino autonomia funzionale e reddituale. Ai fini dell’attribuzione della categoria rileva la natura oggettiva del bene e la sua destinazione funzionale e produttiva, non la qualifica soggettiva del proprietario né il fine di pubblico interesse dell’attività svolta. Il classamento è attività estimale riferita alle caratteristiche strutturali, tipologiche e costruttive dell’immobile, sicché resta irrilevante che il cespite appartenga a un ente pubblico o a una società a prevalente partecipazione pubblica. Ne consegue l’illegittimità dell’inquadramento in E/1 di immobili interportuali, destinati al traffico di merci e gestiti secondo parametri economico-imprenditoriali.
Il Fatto
La società contribuente presentava una denuncia Docfa proponendo la categoria catastale E/1 per un compendio immobiliare situato nel comune di Cervignano del Friuli, con rendita dichiarata. L’Ufficio rettificava il classamento, attribuendo la categoria D/8 e una rendita superiore. Una successiva denuncia di variazione, con identica proposta di categoria, veniva parimenti rettificata dall’Ufficio in D/8.
La società impugnava entrambe le rettifiche davanti alla giustizia tributaria, sostenendo la corretta qualificazione del compendio come interporto e quindi la sua ascrivibilità al gruppo E. I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi sul rilievo che il compendio rientra tra gli organismi di diritto pubblico. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riuniti i procedimenti, respingeva gli appelli dell’Ufficio. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla normativa catastale e ricorda che l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 esclude dalla categoria E gli immobili destinati ad uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale. Le categorie del gruppo E sono indicate con metodo casistico e la loro residualità non legittima alcuna estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.
Il collegio afferma che tra classificazione in categoria E e destinazione commerciale o industriale sussiste una vera e propria incompatibilità, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità. Gli immobili censibili in E sono connotati da una caratterizzazione tipologico-funzionale tale da renderli estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Il fine di pubblico interesse non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri imprenditoriali, intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale con i ricavi.
La Corte ribadisce che il provvedimento di attribuzione della rendita è atto tributario di prospettiva reale, riferito alle caratteristiche oggettive del bene. L’idoneità a produrre ricchezza va ricondotta non al concreto uso, ma alla destinazione funzionale e produttiva, accertata in base alle potenzialità d’utilizzo compatibili con la disciplina urbanistica. Irrilevanti restano il carattere pubblico o privato della proprietà e le funzioni latamente sociali del proprietario.
Nel caso concreto, la stessa contribuente ammette che si tratta di stazioni per servizi di trasporto destinate al traffico di merci e alle operazioni connesse, dove si svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali. Nemmeno rileva, nell’ordinamento eurounitario in tema di aiuti di Stato e concorrenza, il fine pubblico, poiché l’identificazione dell’impresa prescinde dallo status giuridico e si correla allo svolgimento di un’attività economica. La circostanza che il servizio sia oggetto di concessione di pubblico servizio non incide sul classamento.
La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi esposti.
Nota della Redazione
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