Recesso Anas per informativa antimafia atipica e omessa pronuncia sulle riserve (Cass. civ. Sez. I n. 3346 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto, fondato su una informativa antimafia interdittiva tipica, è atto vincolato e discende direttamente dalla legge. Quando invece il recesso si fonda su una informativa supplementare atipica, esso presuppone una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione, sorretta da adeguata motivazione, idonea a ricostruire l’iter decisionale. La decisione con cui la Corte di cassazione ha statuito sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 386 c.p.c. non vincola il giudice del merito, salvo che sia fondata sulla qualificazione del rapporto e su accertamenti di fatto inscindibili dalla stessa. Il giudice d’appello che omette di pronunciare sulle domande tempestivamente riproposte con l’atto di appello viola l’art. 112 c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza.

Il Fatto

La società appaltatrice stipulava con la stazione appaltante tre contratti di appalto integrato. Nel novembre 2010 il prefetto rilasciava tre informative antimafia con effetto interdittivo, in forza delle quali la committente disponeva l’immediata interruzione dei lavori. La società impugnava i provvedimenti prefettizi dinanzi al giudice amministrativo, senza successo.

Nel luglio 2011 il prefetto rilasciava una nuova informativa, definita supplementare atipica, e pochi giorni dopo la committente disponeva il recesso dai contratti ex art. 11 del d.P.R. n. 252 del 1998. La società conveniva la committente dinanzi al tribunale chiedendo la risoluzione per fatto e colpa della stessa e il pagamento delle opere eseguite. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione e affermata la giurisdizione del giudice ordinario, nel merito la domanda era rigettata. La Corte d’appello confermava. La società ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per primo il motivo relativo al preteso giudicato sulla giurisdizione. Richiamando l’art. 386 c.p.c. e il principio secondo cui la decisione sulla giurisdizione non vincola quella sul merito, la Corte precisa che la statuizione resa dalle Sezioni Unite si era fondata sul solo petitum sostanziale, senza accertamenti di fatto inscindibili dalla qualificazione del rapporto. Il motivo è quindi infondato.

Passando al merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra comunicazione e informazione antimafia e tra informativa tipica e informativa supplementare atipica. Mentre la prima vincola l’amministrazione, la seconda non produce effetti interdittivi automatici, ma apre uno spazio di valutazione discrezionale in capo alla stazione appaltante, che deve essere motivata. I motivi sulla natura delle informative sono dichiarati inammissibili, sussistendo una doppia decisione conforme di merito che preclude il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La Corte esamina poi le censure sulla mancata CTU e sul principio di non contestazione. Il motivo sulla consulenza è rigettato, rilevando che la stessa avrebbe avuto funzione esplorativa e non poteva supplire all’onere di allegazione e prova della parte. Il motivo sulla non contestazione è dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente trascritto la comparsa di costituzione di primo grado della controparte.

È invece accolto il motivo concernente l’omessa pronuncia sulle domande relative alle riserve iscritte sui verbali di consistenza dei lavori. La Corte rileva che la società aveva ritualmente riproposto in appello le domande concernenti la mancata remunerazione delle prestazioni eseguite e l’omessa contabilizzazione dei materiali, con specifiche conclusioni. La Corte d’appello non si era pronunciata su tali domande, senza spendere alcuna parola per respingerle, così violando l’art. 112 c.p.c.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *