Espropriazione PEEP: onere assegnatario limitato all’importo mutuato (Cass. civ. Sez. 1 n. 22779 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dei costi di acquisizione dei suoli destinati alla realizzazione di piani di edilizia economica e popolare (PEEP), la natura reale c.d. propter rem dell’obbligazione non può essere desunta in via automatica dalla legge, né la trascrizione di un atto o di una convenzione è idonea, di per sé, a creare obbligazioni non previste dalla legge o dal contratto. L’obbligazione di rimborso dei costi di acquisizione dell’area richiede una espressa previsione normativa o convenzionale. Il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339 c.c. presuppone l’esistenza di una norma imperativa che imponga un determinato contenuto contrattuale, che nella specie non ricorre.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma, pari alla metà dell’indennità di esproprio relativa a un’area destinata a edilizia agevolata. La richiesta era avanzata dall’agente della riscossione per conto del Comune e traeva origine dal successivo diniego del contributo provinciale in conto capitale, che avrebbe dovuto coprire la quota non posta a carico dell’assegnatario.
Il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione, ritenendo applicabile il principio del pareggio economico e l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. della clausola che poneva a carico dell’assegnatario anche la quota non finanziata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 87, commi 7 e 8, l. prov. Bolzano n. 13/1998 e degli artt. 1339, 1419, comma 2, e 1372 c.c., contestando la riconduzione della disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata al principio del pareggio economico di cui all’art. 35 l. n. 865/1971, norma statale non applicabile al sistema autonomo delineato dalla legge provinciale. La normativa provinciale, secondo il ricorrente, pone a carico dell’assegnatario il solo importo mutuato e non anche la quota di indennità coperta dal contributo in conto capitale.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la ricostruzione del giudice d’appello non trova riscontro nel testo dell’art. 87 l. prov. n. 13/1998, che individua in modo puntuale l’onere gravante sull’assegnatario, limitandolo all’importo mutuato, senza contemplare alcun obbligo di rifusione della quota coperta dal contributo in conto capitale.
Il richiamo all’art. 35 l. n. 865/1971 è stato giudicato improprio, trattandosi di disciplina statale non applicabile in via analogica ad un sistema normativo provinciale autonomo e completo. La sentenza impugnata ha così introdotto un principio non previsto dalla legge provinciale, in violazione del criterio di tassatività delle obbligazioni pubbliche e dei limiti della potestà interpretativa del giudice.
La Cassazione ha dato continuità ai principi affermati da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 02.04.2024 e da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8774 del 2024, ribadendo che l’obbligazione di rimborso dei costi di acquisizione dell’area non può essere desunta in via automatica dalla legge, ma richiede un’espressa previsione normativa o convenzionale. Il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1419, comma 2, c.c. presuppone, infatti, l’esistenza di una norma imperativa che imponga un determinato contenuto contrattuale, che nella specie non ricorre.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, cui è demandato anche il riesame delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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