Notificazione senza attestazione di conformità e termine breve (Cass. civ. Sez. 3 n. 23325 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza a mezzo posta elettronica certificata, eseguita mediante invio di una copia informatica priva dell’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere, non è nulla né inesistente e comunque non è indonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, attesa la tassatività delle nullità previste dall’art. 160 cod. proc. civ. L’eventuale vizio della notificazione può assumere rilievo solo se il destinatario lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la sua difformità dall’originale, onere che grava sulla parte che eccepisce l’invalidità. La sola mancanza dell’attestazione di conformità non integra pertanto una causa di nullità della notificazione e il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325, primo comma, cod. proc. civ. decorre regolarmente dalla ricezione dell’atto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da due soccombenti in primo grado, ritenendo il gravame tardivo perché notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale, eseguita a mezzo pec in data 12 gennaio 2023.
Gli appellanti soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo che la notificazione della sentenza di primo grado doveva ritenersi nulla o inesistente, poiché l’atto notificato era una mera copia informatica estratta dal fascicolo telematico e non un duplicato informatico, difettando pertanto dell’attestazione di conformità all’originale richiesta dall’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012. Secondo i ricorrenti, in assenza di valida notificazione, il termine per impugnare sarebbe stato quello lungo di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ. La parte vittoriosa resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza, nella copia della sentenza notificata, dell’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere non incide sulla validità della notificazione (sono citate Cass. n. 10138/2022 e Cass. n. 10224/2014).
Il fondamento di tale principio risiede nella natura tassativa delle nullità della notificazione previste dall’art. 160 cod. proc. civ., che non annovera tra i vizi l’omessa attestazione di conformità. Quest’ultima, pertanto, non determina né la nullità né l’inesistenza dell’atto notificatorio.
La Corte ha precisato che, perché il vizio assuma rilievo, il destinatario della notifica deve allegare e dimostrare l’incompletezza della copia ricevuta o la sua difformità rispetto all’originale. Tale onere non era stato assolto dai ricorrenti, i quali non avevano debitamente documentato, in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la sussistenza di tali circostanze.
La corte di merito aveva quindi fatto corretta applicazione del principio, e il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
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Nota della Redazione
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