Revocata la sentenza d’appello, il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 5037 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione o l’impugnazione è proposta, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato. È irrilevante che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, trattandosi di mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, rilevando che nessuno era comparso alla prima udienza di comparizione, nonostante la comunicazione del rinvio, né alla successiva udienza.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 348 cod. proc. civ. e sostenendo che il rinvio della prima udienza non era stato comunicato alle parti. Nella pendenza del giudizio di legittimità, la stessa ricorrente ha proposto ricorso per revocazione davanti alla Corte d’appello, che ha revocato la sentenza impugnata e, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto l’intervenuto possesso ultraventennale della servitù di passaggio. Il giudizio di cassazione è stato quindi riproposto per la decisione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama l’indirizzo unanime secondo cui la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio argomenta che l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione o l’impugnazione è proposta, ma anche al momento della decisione. È in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato.

La Corte precisa che è irrilevante la circostanza che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione. Tale evenienza costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. A sostegno il Collegio richiama Sezioni Unite n. 10553 del 28 aprile 2017 e Sez. III n. 9201 del 2 aprile 2021.

In ragione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate. Trattandosi di esito decisorio conseguente a un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, non si fa luogo al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come chiarito da Sezioni Unite n. 28383 del 14 dicembre 2020. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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