Retrodatazione giuridica dell’inquadramento non comporta effetti economici retroattivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5036 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione dell’inquadramento ai soli fini giuridici costituisce una fictio iuris e non può comportare alcuna retroattività degli effetti economici. Questi ultimi decorrono unicamente dalla data in cui il nuovo inquadramento è stato effettivamente conseguito, quale corrispettivo di una prestazione lavorativa concretamente svolta. La sanatoria delle procedure di cui all’art. 11, comma 6-sexies, d.l. n. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012, riferendosi alle procedure di reclutamento ex art. 45, comma 12, d.lgs. n. 80/1998, non si estende alle procedure di avanzamento orizzontale interno. Ne consegue che il riconoscimento della decorrenza giuridica non attribuisce il diritto alle differenze retributive rivendicate.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una Regione, aveva partecipato a un concorso interno per l’accesso a una qualifica funzionale superiore. Ammesso con riserva in graduatoria a seguito di un’ordinanza del giudice amministrativo, aveva stipulato il contratto individuale di lavoro solo dopo una sentenza favorevole del TAR. L’amministrazione gli aveva riconosciuto la qualifica con decorrenza giuridica dal 1999, ma con effetti economici solo dal marzo 2005.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di differenze retributive; la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, applicando il principio per cui la retrodatazione giuridica non produce retroattività economica. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dalla Regione con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi, strettamente connessi, sono trattati congiuntamente e rigettati. La Corte richiama la propria decisione n. 35819/2023, resa su controversia sostanzialmente sovrapponibile, e dichiara di non ravvisare ragioni per discostarsene. Il tema dell’asserito svolgimento di mansioni superiori fin dal 1999 è considerato un fatto divergente rispetto all’accertamento della Corte territoriale, che aveva collocato l’attribuzione delle mansioni di maggiore rilievo solo dal marzo 2005.

Secondo la Corte, il dato interpretativo contrattuale non è univoco nel senso propugnato dal ricorrente e non è idoneo a sovvertire l’accertamento di merito. I rilievi sull’esercizio delle mansioni e sulle selezioni per progressioni risultano meramente affermati e privi dell’indicazione del momento processuale in cui sarebbero stati dedotti. Opera quindi il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui è onere del ricorrente indicare lo specifico atto in cui la questione è stata prospettata nei gradi di merito.

Quanto all’art. 11, comma 6-sexies, in combinato disposto con l’art. 45, comma 12, d.lgs. n. 80/1998, la Corte ne esclude l’applicabilità: la norma riguarda le procedure di reclutamento, mentre nella specie si discute di una procedura di avanzamento orizzontale interno, riservata agli interni. La sanatoria presuppone che le attività conseguenti ai reclutamenti siano state svolte per un decennio alla data di entrata in vigore della norma. Diversa è la posizione di chi, già in forza, vanti il diritto all’adibizione a una posizione superiore.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 27925/2021; Cass. n. 30144/2021): la retrodatazione giuridica non incide sugli effetti economici, che discendono dalla data di effettivo conseguimento quali corrispettivo di una prestazione lavorativa. Caducato il concorso per illegittimità costituzionale, l’amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente. In continuità con le pronunce n. 18532/2022 e n. 29632/2021, si esclude che il riconoscimento della retroattività giuridica comporti le conseguenze economiche rivendicate. Il richiamo dell’amministrazione alla norma di sanatoria non attribuisce a questa un significato estensibile al caso, né legittima un trattamento retroattivo, poiché il datore pubblico non ha disponibilità delle situazioni sostanziali di inquadramento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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