Revocazione della sentenza d’appello e termini per il ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 15926 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza d’appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. L’istanza di revocazione non produce alcun effetto sospensivo automatico di quel termine: l’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che l’effetto sospensivo opera soltanto dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento, non dalla presentazione dell’istanza. Ne deriva che, ove la sospensione sia stata disposta dopo la scadenza del termine breve, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello è inammissibile per tardività. La parte che sceglie di attendere la decisione sull’istanza assume su di sé il rischio della relativa scelta processuale, restando comunque integro il termine di sessanta giorni dalla prima notifica.
Il Fatto
Un danneggiato in un sinistro stradale aveva ceduto il proprio credito risarcitorio a una società, che conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice e il responsabile. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda; la società proponeva appello, che il Tribunale di Roma rigettava con sentenza del 12.03.2018, confermando la liquidazione.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per revocazione, deducendo presunti errori di percezione del giudice. Il Tribunale di Roma respingeva l’impugnazione straordinaria con sentenza del 24.11.2020, qualificando le doglianze come errori di valutazione e non di fatto. La società impugnava quindi per cassazione entrambe le sentenze, formulando sette motivi: uno avverso la decisione di revocazione e sei avverso quella d’appello. La controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla revocazione, con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo di aver dedotto errori meramente percettivi del giudice d’appello, con riguardo al mancato assolvimento dell’Iva e alla sola verniciatura del paraurti.
Il motivo è dichiarato inammissibile. L’esposizione della censura non individua fatti specifici affermati come inesistenti o negati come esistenti, ma investe il giudizio sul quantum risarcitorio e sulle spese rimborsabili. Il Collegio osserva che la fattura è stata legittimamente assunta quale parametro non vincolante per la liquidazione equitativa, e che l’inclusione dell’Iva in corrispondenza della sostituzione del paraurti non ne impone la considerazione ai fini della verniciatura. Si tratta, semmai, di errori di valutazione, non di percezione, con conseguente estraneità al paradigma revocatorio.
Quanto agli altri sei motivi, tutti rivolti avverso la sentenza d’appello, la Corte li dichiara inammissibili per tardività. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la notificazione della citazione per revocazione equivale, per notificante e destinatario, alla notificazione della sentenza ai fini del termine breve, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. (Sez. 5 n. 22220 del 2019; Sez. 3 n. 7261 del 2013; Sez. 3 n. 309 del 2012; Sez. 1 n. 14267 del 2007).
Nel caso concreto, la ricorrente ha notificato la sentenza d’appello il 25.05.2018, ma non ha precisato la data del provvedimento di sospensione. Dalla sentenza di revocazione risulta che la sospensione fu adottata all’udienza del 3.11.2019, quando il termine breve era già scaduto. La Corte ribadisce che, secondo le Sezioni Unite n. 21874 del 2019 e Sez. 2 n. 18913 del 2020, l’effetto sospensivo opera dal momento della comunicazione del provvedimento, non dalla presentazione dell’istanza. Dopo la modifica dell’art. 68 della legge n. 353/1990, non sussiste alcun effetto sospensivo automatico dell’istanza di revocazione. La parte che attende la decisione assume il rischio della propria scelta, disponendo comunque dell’intero termine di sessanta giorni dalla prima notifica (Sez. 1 n. 12701 del 2014).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile integralmente. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio ravvisa inoltre i presupposti per la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.000,00, per l’irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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